13 - 11
2016

Condividendo l’iniziativa promossa dallo Studio Legale dell’Avv.to Pietro Frisani di Firenze di cui, come da gentile concessione, pubblichiamo il testo della Raccomandata/PEC di Richiesta Danni da inviare al Consiglio dei Ministri, siamo a consigliare ai Soci ANPS ed ai lettori del nostro sito di aderire all’iniziativa.
La Nuova Azione, consistente nel Richiedere, con Raccomandata Ricevuta di Ritorno o invio per Posta Elettronica Certificata, il risarcimento dei danni al Consiglio dei Ministri per “Illecito Legislativo” entro il termine di prescrizione del 6 Dicembre 2016, può rappresentare un significativo “salvagente” nell’ipotesi in cui la Corte Costituzionale respinga, anche solo parzialmente, le questioni di legittimità sollevate sulla Legge Poletti (L.109/2015) ed a questa rimesse con ordinanze delle Corti dei Conti di Emilia Romagna e Liguria nonché dei Tribunali di Palermo, Brescia, Milano e Genova, nel corso della trattazione dei ricorsi presentati per ottenere il rimborso degli importi a titolo di perequazione dovuti per gli anni 2012-2013-2014-2015.-
Quindi, ribadito che si tratta di una iniziativa esclusivamente preventiva, finalizzata a garantirsi sino al 6 Dicembre 2021, il riconoscimento del diritto al Risarcimento dei Danni per la mancata o parziale perequazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013, si consiglia di spedire la Lettera conservando le ricevute di spedizione e di ricevimento in attesa degli sviluppi.
Le valutazioni poste alla base dell’eventuale azione risarcitoria, il cui primo passo necessario ed imprescindibile è rappresentato dalla lettera da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono mutuate dai principi cardine del Diritto Comunitario nonché dai principi generali del nostro Ordinamento.-
In primis la norma di legge di riferimento è costituita dall’illecito extracontrattuale disciplinato dall’art 2043 del codice civile, il quale prevede che “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui il quale ha commesso il fatto, a risarcire il danno”.-
Principio generale del neminem leaedere che investe tutti soggetti giuridici del nostro ordinamento.
Sulla scorta di tale principio il cittadino, la Pubblica Amministrazione, le Aziende Ospedaliere, in una parola tutti i soggetti giuridici che ne sono parte, possono essere chiamati a risarcire i danni provocati a terzi dalla propria azione e/o attività.
In tal senso si ritiene che anche l’azione del Legislatore , ove ritenuta costituzionalmente illegittima o in contrasto con la normativa comunitaria, possa essere sottoposta al vaglio giudiziario ai fini della valutazione e della risarcibilità dei danni dalla stessa prodotti.
Basta rammentare come in sede Comunitaria l’Italia subisca periodicamente sanzioni pesantissime per il mancato adeguamento alla normativa UE e per i danni che da detta mancata attuazione scaturiscono ai cittadini italiani in quanto cittadini comunitari.-
Nel nostro caso:
Il Legislatore ha attribuito ai suoi cittadini pensionati il diritto alla perequazione del trattamento pensionistico (Introdotto con Legge 30.04.1969 nr.153) secondo i criteri ridefiniti dall’art. 34 della Legge 448/1998 .-
Alcuni blocchi o applicazioni parziali della perequazione, attuati nel tempo dal Legislatore ed impugnati dai cittadini in sede giudiziaria, hanno superato il vaglio di costituzionalità sino alla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 316/2010, con la quale la Corte Costituzionale ha rivolto un espresso monito al Legislatore onde evitare “il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo”.
Con la Legge Fornero (22.12.2011 nr.214) il meccanismo perequativo delle pensioni è stato nuovamente paralizzato per gli anni 2012 e 2013, per cui la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del luglio 2015 né ha dichiarato l’illegittimità con conseguente ripristino del diritto alla perequazione piena del trattamento pensionistico.
In esecuzione della Sentenza 70/2015 della Corte, il Legislatore con la Legge Poletti (109/2015 in vigore dal 21.7.2015), ha disposto, come è ben noto, solo parziali rimborsi per 3 fasce pensionistiche mantenendo fermo il blocco per le pensioni superiore a sei volte il minimo.
Detta decisione è stata contestata da numerosi pensionati con semplici diffide inviate all’INPS ed in tantissimi casi anche con ricorsi giurisdizionali alle Corti dei Conti o ai Tribunali Sez. Lavoro competenti, ove, come detto, sono state sollevate nuovamente eccezioni di incostituzionalità della legge, attualmente perdenti innanzi al Corte ed in attesa di decisione.
Orbene, noi non siamo in grado di prevedere con certezza quale sarà l’esito di quest’ultima decisione, ma nell’ipotesi in cui questa dovesse prevedere la costituzionalità della legge Poletti, questa non potrà che avere applicazione con decorrenza dal 21.7.2015, lasciando scoperto il periodo ad essa antecedente.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la negazione-compressione del diritto alla perequazione ( legge Fornero) sino alla sua riespansione-riaffermazione in virtù dell’intervento della Corte Costituzionale, il cittadino pensionato ha subito un danno che si può quantificare nell’importo complessivo della mancata rivalutazione del proprio trattamento pensionistico con decorrenza dal gennaio 2012 sino al luglio 2015.-
Ne consegue :-
1°) Che il diritto al risarcimento danni, ove sussistente, matura a decorrere dal 6 Dicembre 2011 data di pubblicazione del Decreto Legge 201/2011 poi convertito in legge 2014/2011 detta "Legge Fornero".-
2°) Che Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art 2043 c.c. Quantificato nella mancata rivalutazione del trattamento pensionistico dal dicembre 2011 sino al luglio 2015, è quinquennale pertanto andrà a spirare il prossimo 6/12/2016.-
Per interrompere la prescrizione è necessario inviare un atto che valga a costituire in mora il debitore ( art 2943 c.c.), può dunque ritenersi idoneo e opportuno al fine di interrompere la prescrizioneinviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la lettera raccomandata a/r contenente la richiesta di danni per “illecito legislativo”
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La nuova azione giudiziaria sarà intrapresa solo ove la Corte Costituzionale ritenesse non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al c.d Decreto Poletti- DL n. 65/2015 convertito nella Legge 109/2015.
Il Cons.Naz. e Delegato Regionale
Avv.to Guido Chessa
Documenti da scaricare
Lettera richiesta Risarcimento Danni
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