09 - 01
2018
18 Dicembre 2017
Commento alle Sentenze
n°162 della Corte dei Conti Sardegna 19/12/2017
n°350 della Corte dei Conti Calabria 19/12/2017
Sono due le sentenze positive del Giudice delle Pensioni della Sardegna sulla questione giuridica dell’applicazione dell’Incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 in favore dei pensionati militari riformati ( senza aver raggiunto il limite di età) .
La Corte dei Conti per la Sardegna dopo la sentenza n° 156/2017 ha confermato con la successiva sentenza n° 162/2017 depositata in data 19/12/2017 il diritto all’aumento del montante contributivo maturato come previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, in favore di 5 ex Appartenenti all’Arma dei Carabinieri con il ruolo di luogotenente, tutti posti in congedo per infermità prima del 60esimo anno di età. Il Giudicante nell’accogliere in toto il ricorso proposto dalla gentile collega Pettinau, ha ribadito che l’Inps, deve provvedere senza ritardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico, avendo a disposizione tutti i dati economico-giuridici necessari già trasmessi dall’amministrazione di provenienza.
Anche la Corte dei Conti della Calabria sempre in data 19/12/2017 ha depositato sentenza di accoglimento del ricorso proposto anche questa volta da un ex luogotenente dell’Arma.
La sentenza n° 350 del Giudice delle Pensioni della Calabria riconosce fondata la pretesa del ricorrente in adesione al precedente della Corte dei Conti Molise.
Commento alla Sentenza
della Corte dei Conti Sardegna
11/12/2017
Arezzo 18 Dicembre 2017
Si sta consolidando l’orientamento positivo del Giudice delle Pensioni in tema di applicazione dell’Incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 in favore dei pensionati militari riformati ( senza aver raggiunto il limite di età).
Dopo un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, è di nuovo un Finanziere ad ottenere in via giudiziale il riconoscimento del beneficio del c.d. “Moltiplicatore”.
Anche la Corte dei Conti per la Sardegna con la sentenza n° 156/2017 depositata in data 11/12/2017 ha riconosciuto ad un ex Appartenente alla Guardia di Finanza, posto in congedo assoluto per infermità, il diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 , indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.
La novità di questa sentenza, rispetto alle precedenti, risiede tuttavia nella posizione assunta in motivazione dal Giudicante, sia in merito alla “fase amministrativa preliminare” che rispetto alle difese dell’Istituto Previdenziale.
Sul primo punto, secondo La Corte dei Conti Sardegna : “L’unica domanda che il ricorrente doveva proporre era, in sostanza, quella di liquidazione della pensione, non essendo certo onere dell’interessato chiedere e/o sollecitare all’ente previdenziale l’applicazione di specifiche norme di legge rilevanti allo scopo. L’onere della domanda va, in sostanza, circoscritto ad ipotesi (si pensi a ricongiunzioni, riscatti, ecc.) in cui la liquidazione della pensione sia in tutto o in parte conseguente a specifiche istanze dell’interessato.”
In merito al secondo punto di cui sopra, l’Inps ha argomentato/giustificato il proprio silenzio nei confronti dell’istanza amministrativa formulata dal ricorrente ( ritenuta non necessaria peraltro dal Giudicante) in questi termini:
“2.[…] sottolinea il ruolo marginale dell’Ente previdenziale. 3. Difatti, il competente ufficio amministrativo comunica che “ai fini dell’attribuzione dell’art. 3, comma 7, del D.Lvo 165/1997, l’accertamento del diritto dovrà essere effettuato dall’Amministrazione di appartenenza inserendo il suddetto beneficio nel Modello PA04 in base alle istruzioni operative impartite dall’Istituto “. 4. L’Istituto resistente, pertanto, è semplicemente chiamato ad erogare materialmente le prestazioni pensionistiche in presenza del prodromico atto di ammissione a beneficio di legge. 5. Naturalmente provvederà ad ogni adempimento di legge non appena la pratica risulterà completata.
Tutto ciò premesso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come in atti, come sopra rappresentato e difeso, dichiara di restare in rispettosa attesa della decisione della Corte e pronto ad adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà completato l’iter amministrativo di competenza della amministrazione di provenienza.”
Il Giudicante nel ritenere fondato il ricorso, ha altresì espresso un principio fondamentale in quanto chiarificatore circa il riparto di competenze (e rimpallo di responsabilità) tra Corpo di Appartenenza e Inps, ritenendo quest’ultimo perfettamente in grado di adempiere immediatamente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in quanto:
“Va solo soggiunto, in relazione a quanto affermato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione della pensione.
Premesso che il ruolo dell’INPS non è affatto marginale , dato che spetta all’Istituto resistente liquidare la pensione del ricorrente, va detto che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che il L. M. era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza , la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.”
Aspettiamo il deposito delle Motivazioni di altre due importanti Sentenze sempre dalla Corte dei Conti della Sardegna .
Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini
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