22 - 10
2017

La Corte dei Conti per il Molise, Giudice Unico delle Pensioni Dott. Natale Longo ha depositato in data 6 ottobre u.s., la sentenza n°53/2017 con la quale ha riconosciuto ad un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, posto in congedo assoluto per infermità, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.-
Si conferma il riconoscimento in via giurisprudenziale del beneficio del c.d. Moltiplicatore sulla scia delle due note sentenze della Corte dei Conti Abruzzo.-
L’Arma e l’Inps entrambe chiamate in giudizio dal ricorrente hanno assunto le seguenti posizioni processuali:
l’Inps da una parte ha contestato la propria legittimazione passiva nel giudizio, ritenendosi estranea in quanto mera “esecutrice” delle informazioni trasmesse dall’Arma dei Carabinieri, e ha poi spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell’Arma condizionata all’ipotesi di vittoria del ricorrente e di conseguente condanna dell’Ente previdenziale a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In buona sostanza l’Inps si è riservata ( preannunciandolo) il recupero nei confronti dell’Arma delle somme che la stessa dovrà versare al ricorrente in termini di arretrati, differenze e interessi.
L’Arma dei Carabinieri, costituitasi a giudizio attraverso il Comando Generale- Ministero della Difesa, ha ribadito con memoria le medesime argomentazioni di cui al provvedimento di diniego del beneficio richiesto in via amministrativa dal ricorrente, pertanto ha proseguito nel sostenere la tesi della inapplicabilità del beneficio dell’art 3 comma 7 Dlgs 165/97 ai militari riformati che non abbiano anche raggiunto il limite di età, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.-
Il Giudicante ha ritenuto preliminarmente di riconoscere la legittimazione passiva dell’Inps in quanto Ente che ha adottato il provvedimento di concessione della pensione, ha ritenuto di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in punto di richiesta di domanda riconvenzionale spiegata dall’Inps nei confronti dell’Arma, ha ritenuto fondato ed ha accolto pienamente il ricorso, con condanna a carico di entrambe le amministrazioni quindi Arma e Inps ciascuna secondo le proprie competenze al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria compensando le spese di giudizio “ avuto riguardo alla novità della questione trattata ….e alla mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito.”
E RAGIONI DI DIRITTO DELLA SENTENZA
…si osserva che “ a norma dell’art 929 del d.lgs 66/2010 1.Il Militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto.”
Nel caso de quo il Comando Generale dell’Arma ha giudicato il Colonnello a seguito di verbale CMO 2° Istanza “ permanentemente non idoneo in modo assoluto” ex art 929 del codice dell’ordinamento militare, collocandolo in congedo assoluto.
Prosegue il giudicante: “I militari in congedo assoluto ( a differenza di quelli collocati in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli e non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ( art 790 c.o.m)……….il personale collocato in ausiliaria ex art 992 c.o.m è soggetto a possibili richiami in servizio ex art 993 c.o.m ed è soggetto agli obblighi di cui all’art 994 c.o.m “ ……..mentre il militare collocato in congedo assoluto considerata la sua inidoneità al servizio è de facto impossibilitato ad assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.-
“ Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia “al personale di cui all’art 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età” che “ al personale che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” , categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art 929 del dlgs n. 66/2010 e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti ( pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque accedere all’istituto dell’ausiliaria ( C.Conti Abruzzo n 28/2012) .-”.
La recentissima sentenza del Giudice delle Pensioni del Molise ribadisce che l’istituto di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997 trova applicazione:
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Per il personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, (ovvero gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esclusi dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria);
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Per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere nella posizione di ausiliaria;
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Per il personale militare, già collocato in ausiliaria, che tuttavia perda in un secondo momento requisiti di idoneità psico-fisici e dunque non possa permanere nella posizione di ausiliaria.-
Il ricorrente rientra nella seconda delle tre ipotesi di cui alla norma in oggetto, pertanto, come tutti i militari che non hanno i requisiti psico-fisici per accedere all’ausiliaria hanno diritto a vedersi applicato il beneficio compensativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997, indipendentemente dal raggiungimento del limite d’età previsto, a seconda del grado rivestito, per accedere al trattamento di quiescenza.-
In conclusione si può affermare, alla luce di questa ulteriore sentenza del Giudice delle pensioni del Molise che : subordinare la concessione del beneficio del c.d. Moltiplicatore ai militari riformati alla sussistenza dei requisisti di accesso all’ausiliaria non può che tradursi in una palese contraddizione, e inoltre “considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio.-”
Il beneficio dovrebbe dunque trovare applicazione in via automatica da parte dell’Amministrazione di Appartenenza all’atto del congedo per infermità, al pari di altri benefici quali ad esempio quello dei “sei scatti”di cui all’art 4 del Dlgs 165/97.-
Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini
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