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NESSUNA DECADENZA NELLA PREVIDENZA PUBBLICA


29 Agosto 2017

Un recente confronto avvenuto con un Collega direttamente interessato alla materia, ci ha sollecitato ad un più diffuso approfondimento giurisprudenziale sull’applicazione dell’istituto della decadenza in materia pensionistica del pubblico impiego.
 
Infatti, un atteggiamento fortemente prudenziale, legato ai vuoti normativi ed alle posizioni assunte dall’INPS, ci ha spinto a considerare l’applicabilità della decadenza triennale anche al Pubblico Impiego e con esso al Comparto Sicurezza.
 
I nuovi stimoli scaturiti da un confronto costruttivo, nell’assenza di giurisprudenza della Cassazione sul punto, ci ha portato ad una approfondita e diffusa ricerca nella giurisprudenza di merito, ove si sono rinvenute sentenze del Tribunale del Lavoro di Firenze e di Milano che statuiscono sulla inestensibilità per analogia della norma eccezionale di cui all’art. 47 DPR 639/70 nonché una sentenza della Corte dei Conti del Lazio, ove, invece, si esplicita chiaramente l’inapplicabilità dell’istituto della decadenza nel settore del Pubblico Impiego.
 
Queste sentenze, respingendo le eccezioni dell’INPS e di altri Enti e Casse Previdenziali, inducono a ritenere la sostenibilità in giudizio dell’inapplicabilità della decadenza triennale dall’azione giudiziaria per gli appartenenti al Pubblico Impiego oltre che per i Liberi Professionisti iscritti a Casse Autonome.
 
Ne consegue che, per il Comparto Sicurezza, ogni termine decadenziale sarebbe escluso, permanendo l’applicabilità della sola prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e ripristinandosi in tal modo una più estesa possibilità di promozione dei relativi eventuali contenziosi

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