21 Giugno 2017
Al personale militare riformato, anche a seguito di patologie non dipendenti da causa di servizio, che abbia maturato il trattamento pensionistico in regime misto o contributivo (escluso il retributivo), è stato riconosciuto in via giurisprudenziale, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.
Questa è in sintesi la recentissima statuizione, peraltro definitiva, in quanto non impugnata tempestivamente dall’Istituto Previdenziale, della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, su ricorso di un solerte sottufficiale (brigadiere) della Guardia di Finanza.
La Corte dei Conti della Regione Abruzzo, che in tal senso si era già espressa nel 2012, ha ribadito che il personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, poichè collocato in quiescenza per riforma prima di aver raggiunto i requisiti di età richiesti per poter usufruire dell’ausiliaria, ha comunque diritto al beneficio compensativo di cui all’art. 3,comma 7, del D. Lgs. 165/1997, che prevede: “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione“.
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Questa interpretazione è stata Ribadita dalla Sentenza n°53/2017 della Corte dei Conti Molise, la quale per chiarezza ed incisività interpretativa, assume, a parer delle scriventi, Valore dirimente:
MILITARI RIFORMATI: CONFERMATA L’APPLICABILITÀ
DEL “MOLTIPLICATORE”
La Corte dei Conti per il Molise, Giudice Unico delle Pensioni Dott. Natale Longo ha depositato in data 6 ottobre u.s., la sentenza n°53/2017 con la quale ha riconosciuto ad un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, posto in congedo assoluto per infermità, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.-
Si conferma il riconoscimento in via giurisprudenziale del beneficio del c.d. Moltiplicatore sulla scia delle due note sentenze della Corte dei Conti Abruzzo.-
L’Arma e l’Inps entrambe chiamate in giudizio dal ricorrente hanno assunto le seguenti posizioni processuali:
l’Inps da una parte ha contestato la propria legittimazione passiva nel giudizio, ritenendosi estranea in quanto mera “esecutrice” delle informazioni trasmesse dall’Arma dei Carabinieri, e ha poi spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell’Arma condizionata all’ipotesi di vittoria del ricorrente e di conseguente condanna dell’Ente previdenziale a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In buona sostanza l’Inps si è riservata ( preannunciandolo) il recupero nei confronti dell’Arma delle somme che la stessa dovrà versare al ricorrente in termini di arretrati, differenze e interessi.
L’Arma dei Carabinieri, costituitasi a giudizio attraverso il Comando Generale- Ministero della Difesa, ha ribadito con memoria le medesime argomentazioni di cui al provvedimento di diniego del beneficio richiesto in via amministrativa dal ricorrente, pertanto ha proseguito nel sostenere la tesi della inapplicabilità del beneficio dell’art 3 comma 7 Dlgs 165/97 ai militari riformati che non abbiano anche raggiunto il limite di età, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.-
Il Giudicante ha ritenuto preliminarmente di riconoscere la legittimazione passiva dell’Inps in quanto Ente che ha adottato il provvedimento di concessione della pensione, ha ritenuto di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in punto di richiesta di domanda riconvenzionale spiegata dall’Inps nei confronti dell’Arma, ha ritenuto fondato ed ha accolto pienamente il ricorso, con condanna a carico di entrambe le amministrazioni quindi Arma e Inps ciascuna secondo le proprie competenze al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria compensando le spese di giudizio “ avuto riguardo alla novità della questione trattata ….e alla mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito.”
E RAGIONI DI DIRITTO DELLA SENTENZA
…si osserva che “ a norma dell’art 929 del d.lgs 66/2010 1.Il Militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto.”
Nel caso de quo il Comando Generale dell’Arma ha giudicato il Colonnello a seguito di verbale CMO 2° Istanza “ permanentemente non idoneo in modo assoluto” ex art 929 del codice dell’ordinamento militare, collocandolo in congedo assoluto.
Prosegue il giudicante: “I militari in congedo assoluto ( a differenza di quelli collocati in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli e non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ( art 790 c.o.m)……….il personale collocato in ausiliaria ex art 992 c.o.m è soggetto a possibili richiami in servizio ex art 993 c.o.m ed è soggetto agli obblighi di cui all’art 994 c.o.m “ ……..mentre il militare collocato in congedo assoluto considerata la sua inidoneità al servizio è de facto impossibilitato ad assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.-
“ Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia “al personale di cui all’art 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età” che “ al personale che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” , categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art 929 del dlgs n. 66/2010 e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti ( pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque accedere all’istituto dell’ausiliaria ( C.Conti Abruzzo n 28/2012) .-”.
La recentissima sentenza del Giudice delle Pensioni del Molise ribadisce che l’istituto di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997 trova applicazione:
-
Per il personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, (ovvero gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esclusi dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria);
-
Per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere nella posizione di ausiliaria;
-
Per il personale militare, già collocato in ausiliaria, che tuttavia perda in un secondo momento requisiti di idoneità psico-fisici e dunque non possa permanere nella posizione di ausiliaria.-
Il ricorrente rientra nella seconda delle tre ipotesi di cui alla norma in oggetto, pertanto, come tutti i militari che non hanno i requisiti psico-fisici per accedere all’ausiliaria hanno diritto a vedersi applicato il beneficio compensativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997, indipendentemente dal raggiungimento del limite d’età previsto, a seconda del grado rivestito, per accedere al trattamento di quiescenza.-
In conclusione si può affermare, alla luce di questa ulteriore sentenza del Giudice delle pensioni del Molise che : subordinare la concessione del beneficio del c.d. Moltiplicatore ai militari riformati alla sussistenza dei requisisti di accesso all’ausiliaria non può che tradursi in una palese contraddizione, e inoltre “considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio.-”
Il beneficio dovrebbe dunque trovare applicazione in via automatica da parte dell’Amministrazione di Appartenenza all’atto del congedo per infermità, al pari di altri benefici quali ad esempio quello dei “sei scatti”di cui all’art 4 del Dlgs 165/97.-
Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini
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L’articolo di approfondimento che segue presenta tre distinte sezioni: nella prima viene esaminato l’istituto dell’Ausiliaria e i requisiti necessari per poterne usufruire; nella seconda è delineato l’ambito di applicazione del Beneficio compensativo di cui all’Art. 3, comma 7, del D.lgs. 165/1997; infine nella terza sezione sono affrontati i maggiori problemi applicativi dei due istituti che interessano principalmente i militari e il personale delle Forze di Polizia a oOrdinamento Civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco cessati dal Servizio per Riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la Pensione.
Gli incrementi alla pensione: ausiliaria e beneficio compensativo.
21 Giugno 2017
I – L’AUSILIARIA: REQUISITI E BENEFICI
L’AUSILIARIA è una categoria del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali.
L’ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche ad opera di interventi legislativi che si succeduti dal 2012 ad oggi (non ultima la legge di Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli articoli 1864 1870 1871 1876 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.LGS n. 66 del 15.03.2010).
L’art. 992 del D.LGS 66/2010 così dispone:
-1.Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4.
-2 Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.”
In base all’attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
Durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena l’immediato passaggio nella categoria riserva, e perdita del relativo trattamento economico.
Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza che è comprensivo anche del periodo di permanenza in ausiliaria.
L’indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è attualmente” pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria“.
II – IL PERSONALE ESCLUSO DALL’AUSILIARIA
E IL BENEFICIO DELL’ART. 3 COMMA 7 D. LGS 165/1997:
Per gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile (tutti gli arruolati a partire dal 01.01.1996), così come per i Vigili del Fuoco, trova applicazione un diverso BENEFICIO COMPENSATIVO previsto dall’art. 3, comma 7, del d. lgs 165/1997 che comporta la maggiorazione del montante individuale dei contributi.
La norma dispone che: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato“.
L’istituto di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997 ha un ambito di applicazione diverso e non sovrapponibile rispetto a quello dell’ausiliaria: dove opera quest’ultima non trova certamente spazio il beneficio di cui all’art. 3, comma 7. Quest’ultimo trova dunque applicazione per:
- Il personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.
L’art. 1 si riferisce al personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nel personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1 D.Lgs 165/1997);
- Il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo.
III – I DIPENDENTI CESSATI
DAL SERVIZIO PER RIFORMA
Ci sono tuttavia dei dipendenti dello Stato che, almeno in apparenza, risultano esclusi da entrambi gli istituti ovvero quei militari (Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) che sono cessati dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la pensione.
Due importanti pronunce della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, la n. 28/2012 e la n. 27/2017, sembrano aprire un filone di contenzioso che potrebbe, se coltivato e diffuso con adeguate iniziative giudiziarie in tutta Italia, portare interessanti risultati per i servitori dello Stato in termini economici.
Infatti in entrambe le pronunce sopra richiamate la Corte dei Conti ha espressamente riconosciuto il beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 a due ex sottoufficiali della Guardia di Finanza che erano stati collocati in quiescenza per riforma, prima di aver raggiunto i limiti di età per la pensione; beneficio che l’INPS aveva negato.
Tutti i riformati delle Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza che cessano dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età (con il sistema misto o contributivo) devono dunque prestare attenzione al proprio trattamento di quiescenza e proporre ricorso qualora l’INPS non abbia applicato il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997, cioè qualora il montante individuale dei contributi non sia stato determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Infatti, occorre segnalare che l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare, rubricato “Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria” dispone espressamente che “Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 “.
L’art. 1865 opera come clausola di salvaguardia facendo sì che tutto il personale militare escluso dall’ausiliaria, indipendentemente dai motivi di tale esclusione (carenza di requisiti oggettivi e/o soggettivi), possa godere dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs.165/1997.
Pertanto, anche il personale militare riformato che non potrebbe essere collocato in ausiliaria per la mancanza del requisito del raggiungimento dei limiti di età, ha diritto a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 al pari dello stesso personale che, seppur inidoneo sul piano psico-fisico, accedeva per espressa previsione normativa al beneficio “compensativo” del montante contributivo individuale maggiorato perché aveva raggiunto i requisiti di età richiesti.
Un discorso a parte deve essere fatto per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che cessa dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età.
Questi ultimi, infatti, sono esclusi dall’applicazione sia dell’ausiliaria che dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997, trovandosi ancora una volta in posizione di disparità di trattamento rispetto sia agli arruolati nelle Forze di Polizia a ordinamento militare (che possono godere in via alternativa dell’uno o dell’altro istituto), sia rispetto agli arruolati nelle Forze di Polizia a ordinamento civile che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Anche in questo caso, l’unica via percorribile risulta essere quella di ricorrere in giudizio al solo fine di sollevare, davanti al Giudice del ricorso, un’eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza sostanziale.
Avv. Chiara Chessa & Avv. Eleonora Barbini
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MILITARI RIFORMATI – SUGGERIMENTI OPERATIVI ANTERICORSO
NOTE NEGATIVE. STOP AL MOLTIPLICATORE PER RIFORMATI DAL 7/7/2017
29 Luglio 2017

Dal nostro articolo dello scorso 21.06.2017 dedicato all’istituto dell’ausiliaria e al beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 (c.d “Moltiplicatore”) ci sono giunte molte richieste di chiarimenti e approfondimenti. Per aggiornarvi su quanto sta succedendo a livello nazionale e rispondere alle vostre domande abbiamo redatto un nuovo breve articolo che vi invitiamo a leggere.
Applicazione del beneficio di cui all’art. 3,
comma 7 D.Lgs 165/1997: alcuni suggerimenti
A seguito dell’invio all’Inps di competenza della diffida (utilizzando e/o personalizzando l’apposito fac-simile da noi suggerito) ci avete segnalato che l’INPS, in alcune Regioni, ha risposto limitandosi a dichiarare di aver applicato le indicazioni fornite dal corpo di appartenenza.
Al fine di evitare un rimpallo di responsabilità da un ente all’altro, vi suggeriamo di inoltrare la diffida con raccomandata a.r. o a mezzo pec, sia alla vostra amministrazione di appartenenza, sia alla sede INPS competente per l’erogazione della Vostra pensione.
Qualora non pervenisse alcuna risposta o la risposta fosse negativa o non contenesse di fatto alcuna reale risposta alla Vostra richiesta, non resta che la strada del ricorso giudiziario da intraprendere innanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione di residenza.
Vi consigliamo inoltre, qualora non ne foste già in possesso, di richiedere all’INPS o alla Vostra amministrazione di appartenenza, copia del Modello PA04 con domanda di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/1990. Tale modello, unito alla determina della pensione costituisce infatti uno dei documenti essenziali per incardinare il ricorso.
Avvocato Chiara Chessa
Avvocato Eleonora Barbini
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Una importante novità è intervenuta nella complessa materia che stiamo trattando: nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 22.06.2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 94 del 2017 intitolato “ Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” entrato in vigore il 07.07.2017.
Il Decreto 94/2017, che nell’intenzione del Legislatore doveva essere adottato solo al fine di attuare l’atteso riordino delle carriere, in realtà ha modificato anche l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare e l’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 con la conseguenza pratica di escludere l’applicazione del beneficio del Moltiplicatore a coloro che saranno riformati a partire dal 07.07.2017.
Per saperne di più vi invitiamo a leggere l’articolo.
Riordino delle carriere militari e beneficio del “moltiplicatore” per i riformati dal 7/7/2017
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 22.06.2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 94 del 29.05.2017 intitolato “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” entrato in vigore il 07.07.2017.
L’art. 10 comma 1 lett. aa) del suddetto decreto ha modificato l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare che risulta così riformulato: “Per il personale militare si applica l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”.
Nella precedente stesura della norma invece si leggeva: “ Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165”. Una ulteriore modifica si registra anche nella rubrica dell’articolo che prima riportava “Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria” e oggi è titolata “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria”.
L’art. 10, comma 2 dello stesso D. Lgs. 94/2017 è poi intervenuto sull’ultima parte dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997 che nella sua formulazione attuale afferma: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.” È utile e opportuno ricordare che la precedente stesura della norma non conteneva alcun richiamo al “personale delle Forze armate”.
All’apparenza un insignificante cambiamento, nella sostanza questi interventi operati dal Governo in sede di esercizio della delega legislativa, hanno cambiato radicalmente la portata delle due norme.
Coloro che saranno riformati a partire dal 07.07.2017 SENZA aver raggiunto i limiti di età per la pensione non potranno dunque usufruire dell’incremento pari a 5 volte l’ultima base imponibile.
Peraltro alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 pare che anche per questi ultimi, la concessione del beneficio sia correlata a una espressa richiesta.
A seguito delle modifiche sopra riportate, infatti, tutto il personale riformato delle Forze Armate, (Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito, Marina Militare) potrà beneficiare dell’istituto del “Moltiplicatore” di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 solo se ha comunque raggiunto i limiti di età previsti dal proprio grado per andare in pensione ed è escluso dall’istituto dell’ausiliaria per inidoneità fisica o psichica.
ATTENZIONE: LE MODIFICHE ATTUATE DAL GOVERNO NEL GIUGNO SCORSO NON HANNO IN OGNI CASO EFFETTO RETROATTIVO- QUINDI PER TUTTI I MILITARI RIFORMATI PRIMA DEL 07.07.2017 OPERA LA NORMATIVA PRECEDENTE.
Ovvero le precedenti stesure dell’art. 1865 del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997 RIMANGONO PIENAMENTE VALIDE PER I RIFORMATI PRIMA DEL 07.07.2017.-
L’intervento mirato del Governo di cui vi abbiamo riferito, indirettamente, sembra confermare la validità di quanto da noi sostenuto nel nostro precedente articolo (l’applicabilità ai militari riformati che non hanno raggiunto i limiti di età per la pensione del beneficio del moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, D. Lgs 165/1997): infatti se il beneficio non fosse stato applicabile ai riformati a prescindere dal limite di età e dalla causa della riforma, non ci sarebbe stato alcun bisogno di abrogarlo almeno in parte.
L’intervento attuato dal Governo e sopra descritto, determina una evidente penalizzazione per i militari riformati a partire dal 07.07.2017 incidendo in senso deteriore sul loro trattamento di quiescenza. Tale intervento presenta a nostro avviso profili di illegittimità costituzionale di cui, vista l’importanza dell’argomento e la complessità giuridica della questione, vi parleremo in un altro articolo esplicativo di prossima pubblicazione.
Avvocato Chiara Chessa
Avvocato Eleonora Barbini
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MILITARI RIFORMATI: “MOLTIPLICATORE”
Confermato per la Sesta Volta
18 Dicembre 2017

Commento alle Sentenze
n°162 della Corte dei Conti Sardegna 19/12/2017
n°350 della Corte dei Conti Calabria 19/12/2017
Sono due le sentenze positive del Giudice delle Pensioni della Sardegna sulla questione giuridica dell’applicazione dell’Incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 in favore dei pensionati militari riformati ( senza aver raggiunto il limite di età) .
La Corte dei Conti per la Sardegna dopo la sentenza n° 156/2017 ha confermato con la successiva sentenza n° 162/2017 depositata in data 19/12/2017 il diritto all’aumento del montante contributivo maturato come previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, in favore di 5 ex Appartenenti all’Arma dei Carabinieri con il ruolo di luogotenente, tutti posti in congedo per infermità prima del 60esimo anno di età. Il Giudicante nell’accogliere in toto il ricorso proposto dalla gentile collega Pettinau, ha ribadito che l’Inps, deve provvedere senza ritardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico, avendo a disposizione tutti i dati economico-giuridici necessari già trasmessi dall’amministrazione di provenienza.
Anche la Corte dei Conti della Calabria sempre in data 19/12/2017 ha depositato sentenza di accoglimento del ricorso proposto anche questa volta da un ex luogotenente dell’Arma.
La sentenza n° 350 del Giudice delle Pensioni della Calabria riconosce fondata la pretesa del ricorrente in adesione al precedente della Corte dei Conti Molise.
Commento alla Sentenza
della Corte dei Conti Sardegna
11/12/2017
Arezzo 18 Dicembre 2017
Si sta consolidando l’orientamento positivo del Giudice delle Pensioni in tema di applicazione dell’Incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 in favore dei pensionati militari riformati ( senza aver raggiunto il limite di età).
Dopo un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, è di nuovo un Finanziere ad ottenere in via giudiziale il riconoscimento del beneficio del c.d. “Moltiplicatore”.
Anche la Corte dei Conti per la Sardegna con la sentenza n° 156/2017 depositata in data 11/12/2017 ha riconosciuto ad un ex Appartenente alla Guardia di Finanza, posto in congedo assoluto per infermità, il diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 , indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.
La novità di questa sentenza, rispetto alle precedenti, risiede tuttavia nella posizione assunta in motivazione dal Giudicante, sia in merito alla “fase amministrativa preliminare” che rispetto alle difese dell’Istituto Previdenziale.
Sul primo punto, secondo La Corte dei Conti Sardegna : “L’unica domanda che il ricorrente doveva proporre era, in sostanza, quella di liquidazione della pensione, non essendo certo onere dell’interessato chiedere e/o sollecitare all’ente previdenziale l’applicazione di specifiche norme di legge rilevanti allo scopo. L’onere della domanda va, in sostanza, circoscritto ad ipotesi (si pensi a ricongiunzioni, riscatti, ecc.) in cui la liquidazione della pensione sia in tutto o in parte conseguente a specifiche istanze dell’interessato.”
In merito al secondo punto di cui sopra, l’Inps ha argomentato/giustificato il proprio silenzio nei confronti dell’istanza amministrativa formulata dal ricorrente ( ritenuta non necessaria peraltro dal Giudicante) in questi termini:
“2.[…] sottolinea il ruolo marginale dell’Ente previdenziale. 3. Difatti, il competente ufficio amministrativo comunica che “ai fini dell’attribuzione dell’art. 3, comma 7, del D.Lvo 165/1997, l’accertamento del diritto dovrà essere effettuato dall’Amministrazione di appartenenza inserendo il suddetto beneficio nel Modello PA04 in base alle istruzioni operative impartite dall’Istituto “. 4. L’Istituto resistente, pertanto, è semplicemente chiamato ad erogare materialmente le prestazioni pensionistiche in presenza del prodromico atto di ammissione a beneficio di legge. 5. Naturalmente provvederà ad ogni adempimento di legge non appena la pratica risulterà completata.
Tutto ciò premesso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come in atti, come sopra rappresentato e difeso, dichiara di restare in rispettosa attesa della decisione della Corte e pronto ad adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà completato l’iter amministrativo di competenza della amministrazione di provenienza.”
Il Giudicante nel ritenere fondato il ricorso, ha altresì espresso un principio fondamentale in quanto chiarificatore circa il riparto di competenze (e rimpallo di responsabilità) tra Corpo di Appartenenza e Inps, ritenendo quest’ultimo perfettamente in grado di adempiere immediatamente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in quanto:
“Va solo soggiunto, in relazione a quanto affermato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione della pensione.
Premesso che il ruolo dell’INPS non è affatto marginale , dato che spetta all’Istituto resistente liquidare la pensione del ricorrente, va detto che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che il L. M. era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza , la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.”
Aspettiamo il deposito delle Motivazioni di altre due importanti Sentenze sempre dalla Corte dei Conti della Sardegna .
Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini
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