Ultime Notizie  21 marzo 2023

FESTA DELLA POLIZIA – L’ANPS Dona 1000 Mascherine
“per esserci sempre con chi c’è sempre”

distribuzione Mascherine al Personale in occasione del 168° Anniversario della Polizia di Stato

Anche ad Arezzo, le celebrazioni per il 168° Anniversario della Polizia di Stato si sono svolte il 10 aprile scorso, solo in forma simbolica, a causa delle note restrizioni determinate dai recenti Dpcm per contrastare la diffusione del Covit- 19.
La cerimonia è consistita unicamente nella deposizione da parte del Questore dott. Salvatore Fabio Cilona, alla presenza del solo Prefetto dott.ssa Anna Palombi, di una corona di alloro in memoria dei caduti della Polizia innanzi al cippo ad essi dedicato, eretto all’ingresso della Questura.
Al termine della breve cerimonia, il Presidente della Sezione di Arezzo dott. Felice Addonizio ed il Presidente del Gruppo Sportivo dell’ANPS, Diego Ferri, hanno consegnato al Questore 1000 mascherine , acquistate con i fondi dei due sodalizi, in segno di fattiva vicinanza con i colleghi in servizio attivo, quotidianamente ed ancor più impegnati, in questo particolare difficile momento, nelle attività di istituto.
Il significativo gesto ha voluto dare un ulteriore spessore etico al motto della Polizia di Stato “Esserci sempre” che nell’ideale sentimento di tutti i Soci della Sezione si è voluto tradurre nel “E per esserci sempre con chi c’è sempre

La Sezione tutta

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In memoria di Pasquale Anniboletti
Fondatore della Polizia Scientifica ad Arezzo

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Il Questore Failla, il Presidente ANPS Addonizio in posa per foto ricordo con Pascquale Anniboletti scattata all’interno della Sezione ANPS di Arezzo.

Nella notte del 15 gennaio u.s. ci ha lasciato nel sonno Pasquale Anniboletti, fondatore della Polizia Scientifica presso la Questura di Arezzo. Nato a Montone di Perugia il 6 ottobre 1917, è entrato in Polizia il 7 agosto 1940 proveniente dall’esercito e dopo un breve corso trimestrale alla Scuola Allievi Agenti di Caserta viene destinato a Roma alla neonata scuola di POLIZIA Scientifica al tempo diretta dal Questore Ugo Sorrentino ed ubicata ai piani alti di Via delle Mantellate 7 presso il carcere femminile. Quivi, dopo un corso annuale pratico di specializzazione in dattiloscopia e fotosegnalamento, è stato destinato al Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina dove ha esercitato la sua attività vivendo il periodo bellico, l’8 settembre e l’arrivo degli americani sino al primissimo dopoguerra.
Trasferito presso la Questura di Arezzo, allora ubicata nei locali di Via Cavour, vi prende servizio il 15 febbraio del 1946 con la qualifica di fotosegnalatore dando vita al servizio tecnico di polizia scientifica locale. Sino a quel momento l’attività di fotosegnalamento, di rilievi e sopralluogo veniva espletata, nei casi di necessità, dal Gabinetto Regionale di Firenze o dal fotolaboratorio Tavanti, ai quei tempi già collaboratore con la Redazione provinciale della Nazione attiva sin dal 1940.
E’ da dire che nell’immediato dopoguerra, la Scuola Superiore di Polizia Scientifica Romana pur essendo reduce dai fasti internazionali per i notevoli risultati ottenuti da ricercatori ed operatori quali l’Ottolenghi, il Gasti ed il loro erede Ugo Sorrentino, era ancora in fase di riorganizzazione e la nuova cultura delle metodologie di indagine, di ricerca processuale della prova e dell’identificazione non si era ancora radicata, soprattutto nelle piccole provincie, nel patrimonio diffuso degli investigatori.
Così l’arrivo di Anniboletti nel febbraio del 1946 alla Questura di Arezzo e la costituzione del nuovo servizio tecnico di polizia scientifica, non sono stati accolti con particolare entusiasmo. Infatti, l’attività iniziale di segnalamento prima descrittivo e dactiloscopico e poi anche fotografico dei delinquenti e devianti locali, se era utile ad implementare il Casellario Centrale, a livello locale rappresentava solo l’impostazione iniziale dello Schedario Provinciale, ancora insufficiente ad essere di supporto al patrimonio di conoscenze personali dei singoli operatori ed investigatori operanti sul territorio.
 

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Il Questore Failla, il Presidente ANPS Addonizio durante i festeggiamenti per Pascquale Anniboletti in Sala Petri della Questura.

 
In questo scenario pionieristico, l’Anniboletti viene sistemato all’interno del locale adibito ad archivio generale che condivide con il Maresciallo Bonini, ricevendo come dotazione iniziale un semplice tavolo con sedia, i due formulari per la corretta formazione delle schede di segnalamento, la valigetta con Kit completo di polveri e adesivi per l’estrazione delle impronte digitali e le polveri trappola. Solo nel 1949 riceverà in dotazione la macchina fotografica Leica F2 e l’apparato gemello per il fotosegnalamento contemporaneo di viso e profilo, mentre al 1950 è da ascriversi il primo sopralluogo tecnico fatto in occasione di un incidente mortale occorso in Badia Prataglia. Dopo questo primo quinquennio, con il trasferimento della sede della Questura a Poggio del Sole, viene creato il primo reale Gabinetto di Polizia Scientifica ubicato in un sottoscala di circa 10 mq. suddiviso in due piccolissime stanze, una destinata ad ufficio laboratorio ed una seconda a camera oscura per gli sviluppi fotografici. Da quel momento in poi, arricchito progressivamente dai nuovi strumenti tecnici ed implementato nelle dotazioni, l’Anniboletti gestirà sino al 1979, felice autodidatta nell’aggiornamento sia tecnico che scientifico delle metodiche di acquisizione della prova, un gabinetto di Polizia Scientifica sempre aggiornato ed all’altezza dei tempi anche perché strettamente collegato, sino al 1974, al suo maestro romano Ugo Sorrentino. Operò con machine fotografiche sempre più sofisticate, con cineprese per la riproduzione di luoghi e comizi, con i nuovi Kit di reattivi chimici per l’analisi istantanea delle sostanze stupefacenti, affinò la tecnica descrittiva del sopralluogo sulla scena del reato e la sua riproduzione sia grafica che fotografica, le metodiche di prelievo delle sostanze ematiche o di altre sostanze presenti nell’ambiente per determinarne tipologia, origine e provenienza, la ricerca e l’estrazione delle impronte digitali e palmari nonché quella dei calchi per la riproduzione e fissazione delle tracce dei pneumatici degli autoveicoli. Supporto essenziale per le indagini dell’Ufficio Politico, della Squadra Mobile e per le ricerche della Polizia Criminale, ha trasmesso con generosità i suoi saperi e le sue conoscenze ai suoi allievi Pietro Quirini e Michele Memola e soprattutto al suo successore Antonio Iadanza che ne seguirà le orme nel ventennio successivo sino giugno del 1998. A lui è dovuto l’impianto dell’archivio fotosegnaletico e descrittivo con oltre un migliaio di schede segnaletiche riguardanti sia i delinquenti locali che quelli di passaggio presenti nelle carceri; alla sua collaborazione con il futuro Capo della Polizia Vincenzo Parisi è dovuta la rappresentazione grafica delle schede degli archivi generali che costituiranno una vera rivoluzione nel sistema di archiviazione delle questure. A Lui è dovuto il culto della conservazione di tutto il materiale tecnico storicamente utilizzato nell’attività e la costituzione del registro dei sopralluoghi che ci permette di conoscere, in quanto gelosamente coltivato dai suoi successori, dal 1955 sino ai nostri giorni l’impegno diretto svolto dall’ufficio nelle più importanti indagini di polizia.
La mattina del 15 ottobre 2013, nel quadro di un ambizioso programma ancora in nuce per realizzare una realtà museale e storica della Polizia Scientifica aretina, abbiamo avuto l’onore, il piacere e la fortuna di fissare nella registrazione di una intervista all’Anniboletti, la memoria storica della nascita e dell’evoluzione dell’ufficio. Ne è scaturito un documento di circa due ore, ricco di particolari significati, di notizie, di aneddoti e di fonti che, integrato da opportune ricerche e dalle autorizzazioni necessarie permetterà di tracciare nel tempo la vita e l’interazione con la città di un ufficio di polizia che è motivo di orgoglio per l’istituzione tutta.
Il 6 ottobre 2017, il Questore di Arezzo Dr. Bruno Failla e l’Associazione, con gli auguri del Capo della Polizia Gabrielli, si sono stretti attorno a Pasquale Anniboletti per celebrarne il centesimo compleanno. E’ stata una mattinata di festeggiamenti, di riconoscimento di un apporto lavorativo che nella quotidianità di un impegno quasi quarantennale ha segnato il tempo e la storia di una comunità, è stato il giorno della memoria e del ritorno alle radici di una tradizione che è cultura e patrimonio indelebile della nostra realtà di uomini e poliziotti.
Grazie Pasquale, umile e riservato protagonista di un’epoca ormai trascorsa, alla Tua memoria dedichiamo queste poche righe di commiato, di lassù vedrai il testimone dei tuoi insegnamenti passare di mano in mano in una continuità che il Tuo essere ci ha trasferito con la generosità dei semplici.

Guido Chessa


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Cambio della Guardia e Nuovo Consiglio
Sezionale Ad Arezzo

Il 2.12.2017 presso la Caserma Menci, dopo un breve periodo di fisiologico commissariamento, si sono svolte le elezioni sezionali per il rinnovo delle cariche sociali. Dopo 35 anni e ben nove mandati consecutivi, preso atto di alcune discrasie ed incomprensioni consiliari, si è esaurita per volontà espressa dell’Avv.to Chessa Guido, già Commissario di Polizia per un lustro, una lunghissima presidenza del Sodalizio locale protrattasi per nove mandati consecutivi. Hanno lasciato le cariche consiliari De Rosa Gaetano, Caidominici Giovanni e Fattori Speranza Giuseppe, a cui va il ringraziamento di tutto il Sodalizio per i lunghi anni di impegno, di sacrificio e di dedizione esercitati con passione, senso di altruismo e spirito di servizio contribuendo attivamente a scriverne un segmento di storia. Nella guida dell’Associazione, inoltre, è subentrato per voto unanime assembleare Felice Addonizio, già Questore di Arezzo, compagno di banco dell’Avv.to Chessa al Corso per Commissari nel lontano 1968, che ne ha patrocinato la nomina consiliare a Vice-Presidente per garantire, attraverso la sua esperienza e la sua fattiva collaborazione, quella continuità operativa che è sedimento imprescindibile su cui costruire il futuro. Così, con il voto assembleare del 2 dicembre scorso, si è ridisegnata la nuova mappa consiliare che ha assunto, con l’accettazione delle cariche e con le decisioni prese al primo Consiglio, la seguente composizione:


  • Felice Addonizio – Presidente

  • Guido Chessa – Vice-Presidente

  • Ireneo Santimone – Segretario

  • Carmine Morrone – Consigliere

  • Vincenzo Sanapo – Consigliere

  • Sandro Apa – Consigliere

  • Gabriele Torzini – Consigliere


Deleghe rilasciate all’Avv. Guido Chessa per la tesoreria e l’amministrazione del sito, a Iannitello Salvatore, Apa Sandro, Morrone Carmine e Russo Domenique per la collaborazione alla segreteria nei giorni del lunedì e del mercoledì, ad Ireneo Santimone per la Presidenza dell’A.D.S. “Il Fortilizio” riguardante i gruppi sportivi sezionali.
 
Ed, infine, veniamo qui di seguito a presentare il curriculum vitae del nostro nuovo Presidente di Sezione, a cui è affidato il compito di guidare il sodalizio nel prossimo quinquennio.
 
Il Dr. Felice Addonizio, Dirigente Generale della Polizia di Stato in quiescenza, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Dopo brevi esperienze lavorative e la pratica forense, è entrato in Polizia quale vincitore di concorso per Commissario ed assegnato alla Questura di Cagliari, dove dapprima ha svolto le funzioni di Vice Capo Gabinetto e poi di Funzionario addetto alla DIGOS. Come responsabile della Sezione Antiterrorismo, ha diretto le indagini sull’attività della Colonna Sarda delle Brigate Rosse, costituita dai noti Antonio Savasta ed Emilia Libera, e partecipato in prima persona all’arresto di alcuni appartenenti all’irredentismo sardo, fiancheggiatori dell’Organizzazione Terroristica. Trasferito a Roma, è stato nuovamente assegnato alla DIGOS, ove è stato responsabile della Sezione Antiterrorismo di Destra. In questa funzione, ha partecipato all’arresto diretto di Cristiano Fioravanti ed allo “smatellamento” della sua organizzazione eversiva. Nominato Vice Dirigente, oltre a svolgere la normale attività istituzionale, ha collaborato con il Giudice Istruttore Priore, nelle indagini sulla “Strage di Ustica”, l’Attentato al Papa Giovanni Paolo II e la scomparsa di Emanuela Orlandi. Promosso Primo Dirigente nel 1995, su specifica richiesta dello stesso Giudice Istruttore, è stato destinato a svolgere il compito di coordinamento investigativo dei tre nuclei, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, incaricati delle indagini sulle citate vicende. Riassegnato alla Questura di Roma, ha diretto la Divisione Anticrimine, per circa quattro anni per poi guidare i Commissariati Circoscrizionali Montesacro e Prati dove ha diretto numerosi servizi di Ordine Pubblico in particolare quelli riguardanti le manifestazioni sportive e musicali dello Stadio Olimpico. Dopo essere stato nominato Vicario del Questore di Roma, è stato Promosso Dirigente Superiore e destinato alla Direzione del Compartimento Polizia Ferroviaria “Lazio”. Successivamente ha diretto il Servizio Polizia delle Frontiere ed in ragione di questa funzione è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Frontex e del Comitato Strategico SCIFA, presso la Commissione Europea. Assegnato come Questore ad Arezzo, è stato collocato a riposo a domanda. Ha svolto docenze di Tecnica Criminale e dell’Investigazione e di Legislazione sugli Stranieri ed è stato membro della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato. Commendatore al Merito della Repubblica e Cavaliere dell’Ordine di Malta, è attivo nel volontariato della città di Arezzo, ove si è stabilito, e ricopre l’incarico di Direttore Generale della Croce Bianca, Ente di Pubblica Assistenza.
 
Complimenti Felice ed auguri di buon lavoro per il futuro che ci attende.

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I Gruppi sportivi della sezione di Arezzo

Associazione Polisportiva “Il Fortilizio”

Apertura della Sezione ai Gruppi Sportivi

Su iniziativa della Segreteria della Sezione, in data 20 luglio 2016, è stata costituita l’Associazione Sportiva “il Fortilizio” con Presidente Santimone Ireneo, Vice Presidente Felice Addonizio, Segretario Rollo Andrea, con la previsione di aggregare sotto l’egida della Sezione Aretina dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato la pratica di varie discipline sportive dilettantistiche.
 
Subito affiliata al CSEN ( Centro Sportivo Educativo Nazionale), organismo riconosciuto dal CONI, “ Il Fortilizio” si prefigge di raccogliere nel proprio seno gli appassionati di varie discipline sportive quali le arti marziali, l’arceria moderna e l’arcieria storica, la scherma, nonché il tiro sportivo operativo ed a lunga distanza.-
Un modo nuovo e diverso per avvicinarsi da una parte a giovani atleti ed a programmi di supporto al mondo dei disabili, col dichiarato fine di dare un contributo ed un sostegno alla diffusione dei valori etici che presiedono la pratica sportiva in simbiosi con quelli associativi; dall’altro per favorire momenti aggregativi interforze legati non solo alle gare sportive di tiro ma anche ai profili didattici sull’uso corretto ed in sicurezza delle armi da fuoco. A ciò deve aggiungersi la disciplina “Dell’Arceria Storica”, dove i partecipanti sviluppano nella pratica della fedele ricostruzione dei costumi e delle armi dell’epoca, gli itinerari storico-culturali del periodo medievale, contribuendo a mantenere vive le radici e la memoria di quel patrimonio che è tipico della tradizione sociale della Toscana, vera patria di giostre, di pali e rievocazioni storiche.
 
Nel corso del 2017, l’iniziativa con i vari Gruppi Sportivi Dilettantistici sono stati presentati al sodalizio locale che, in occasione dei pranzi sociali e della Festa della Befana, ne ha approvato intenti, programmi e finalità. Consapevoli, che si tratta di un nuovo approccio della Nostra Associazione nello sport, in quanto si pone non come organizzatrice in prima persona ma quale recettore, attorno ai Simboli dell’ANPS, di quel tessuto giovanile legato ai valori della leale competizione dilettantistica, confidiamo nelle ratifiche del Consiglio Nazionale che da tempo si attendono. Si tratta, infatti, di comprendere e sostenere nuovi percorsi di proselitismo che pongono all’attenzione sociale e del mondo sportivo, nazionale ed internazionale, un’Associazione sempre capace di rigenerarsi nei valori della sua tradizione storica.
 
In questo programma di filiazione sportiva si sono integrati nella nostra Sezione il Circolo Schermistico A.S.D. guidato dai maestri di livello nazionale Nespoli e Ferruzzi, il circolo A.S.D. “Hombu-Dojo” di arti marziali e sicurezza personale che sotto l’egida del suo presidente A.Corrias è periodicamente impegnato in gare nazionali ed internazionali, e l’organizzazione degli Arcieri sia Moderni che Storici, sotto la conduzione di Andrea Rollo, con un significativo numero di iscritti quali soci sostenitori della sezione.
 
Ci attende, come pubblicato nel primo numero del periodico informativo Il Fortilizio, un lungo periodo di gare locali, regionali, nazionali ed internazionali nelle varie discipline, e dove con orgoglio ed ambizione i nostri simboli identitari verranno diffusi quali testimonianza tangibile che pone i giovani al centro dei propri interessi.
 
Di qui, dopo diciotto mesi di attesa, anche la decisione di aprire una Sezione telematica nel sito www.anpsarezzo.it. E ciò, non solo per raccogliere e pubblicizzare le vicende dell’Associazione Sportiva, ma anche e soprattutto affinché i giovani, navigando al suo interno, vengano a conoscenza della la storia dell’ANPS e della Polizia, dei suoi martiri e dei suoi artefici, in quel connubio etico-culturale che da contenuto, significato e senso di appartenenza ai simboli che rivestono e per cui competono nelle gare sportive. Questo è lo spirito e l’idealità su cui si è fondato e si fonda il Fortilizio, questa la Stella Polare che ne guiderà nel tempo il suo cammino.


Primo Numero Periodico “Il Fortilizio”

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Il Presidente de “Il Fortilizio”

Santimone Ireneo

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XIV Anniversario commemorazione Emanuele Petri
Incontro con il Capo della Polizia

Commemeorazione Emanuele Petri Incontro tra i Delegati ANPS Arezzo con in testa il Presidente Avvocato Guido Chessa ed il Capo della Polizia di Stato Prefetto Franco Gabrielli

In occasione della celebrazione del XIV anniversario della morte del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, Medaglia D’oro al Valor Civile, il Capo della Polizia S.E. Franco Gabrielli è venuto in terra d’Arezzo al fine di onorare la memoria del caduto , incontrandosi con i familiari, con le autorità e la popolazione di Castiglion Fiorentino di cui la Polizia di Stato ha la Cittadinanza Onoraria.-
La mattina del 2 marzo verso le ore 11,30, nella piazzetta della Stazione Ferroviaria di Castiglion Fiorentino intitolata ad Emanuele Petri, si sono raccolti una rappresentanza dell’ANPS e tutte le più importanti figure istituzionali e soprattutto chi l’aveva conosciuto o ne aveva condiviso il servizio attivo. Come lo scorso anno, una mattinata soleggiata ha riscaldato i partecipanti e la composta presenza di una scolaresca di Castiglion Fiorentino che ha accolto l’arrivo di Alma, la vedova di Petri, assieme al figlio poliziotto Angelo.
In un clima di partecipata solennità due operatori della Polizia Ferroviaria, specialità di appartenenza di Emanuele, hanno deposto una corona di alloro sul cippo posto all’ingresso della stazione ferroviaria. Sulle note del silenzio, nella commozione dei molti presenti, “l’immagine di Lele ” ha campeggiato ancora sul filo del ricordo e della memoria. Hanno preso la parola brevemente il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ed il Questore Dr. Bruno Failla che si sono soffermati sulla figura di Emanuele , sul suo impegno civile nel volontariato e nel servizio di polizia, sui valori della solidarietà e del senso del dovere praticati nell’agire quotidiano. Il ritratto di un uomo comune, che, padre, marito e poliziotto ci ha lasciato, quale testimone del suo passaggio terreno, l’esempio di quella nitida normalità che è la sola vera forza dei giusti. Dopo la breve cerimonia, contrassegnata dall’intervento degli scolari e del sindaco Junior , quale espressione di un germe valoriale che continua a dare i suoi frutti, Il Capo della Polizia dopo un breve intervento si è ritirato in intimità con i familiari di Petri per il pranzo.

commemorazione Emanuele Petri Discorso del Capodella Polizia di Stato Franco Gabrielli

Nella prima mattinata, invece, il S.E. Franco Gabrielli, ha incontrato nella Sala Petri della Questura il personale ed una rappresentanza consiliare dell’ANPS. Introdotto brevemente dal Questore Dr. Failla, il Capo della Polizia ha parlato lungamente sulla situazione della sicurezza in Italia, intrattenendosi sulle iniziative governative che non permettono più interventi mirati in favore della Polizia se non all’interno del comparto complessivo della sicurezza. Ha spiegato come la proiezione del turn over del personale dal 2017 sino al 2030 preveda il progressivo pensionamento di circa 40.000 poliziotti che andranno sostituiti da almeno altrettanti nuovi arrivi.- Di qui l’esigenza non solo di coprire i vuoti che man mano verranno a crearsi, ma anche la necessità che venga consolidato il senso di appartenenza all’Istituzione e che cresca in tutti l’orgoglio per il servizio prestato. Al costante impegno per l’affermazione della legalità, la salvaguardia della sicurezza sociale e per la tutela della libera convivenza, accompagnato dallo spiccato senso del dovere e dai rischi che spesso il servizio comporta, ormai divenuti espressione di una professionalità operativa che trova esplicito riconoscimento in larghissimi strati della collettività, deve aggiungersi una solida immagine pubblica dell’Istituzione. E tale processo di consolidamento passa attraverso l’azione responsabile di ciascuno degli operatori ed anche attraverso una responsabile attività rivendicativa giustamente esercitata dalle rappresentanze sindacali. Insomma, onde evitare ogni possibile forma di marginalizzazione dell’Istituzione, in tutti gli operatori deve essere coltivato il rispetto ed il culto dell’appartenenza come stimolo e guida dell’agire quotidiano.-
Dopo il lungo incontro e le foto di rito, il Capo ci ha salutato per raggiungere Castiglion Fiorentino. Al di là dei saluti cordialmente affettuosi, ci è rimasta la profonda sensazione di aver incontrato un personaggio capace di coniugare una grande competenza con idee molto chiare sul futuro che ci attende. Un vero manager pienamente al passo coi tempi, un profondo conoscitore dei limiti e dei difetti che l’Istituzione ancora accusa, un portatore della positiva consapevolezza della necessità di richiamare tutti gli uomini che la compongono al contributo personale. Vedendolo lasciare la Questura di Arezzo mi sono augurato che rimanga a lungo il nostro Capo perché la sua azione, determinata e lucida, porterà certo positivi cambiamenti alla Polizia ed ai suoi uomini.

Il Presidente della Sezione

Avv. Guido Chessa

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Perequazione: La Corte Costituzionale ha deciso
Decreto Poletti O.K.- Naufragio dei ricorsi
Creiamo una filiera assistenziale?


Perequazione: La Corte Costituzionale ha deciso
Partono i ricorsi alla CEDU


Perequazione. Adesione Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo entro 30.4.2018

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Decreto Poletti O.K.- Naufragio dei ricorsi
Creiamo una filiera assistenziale?

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La Corte Costituzionale si pronunzia
sulla Perequazione con prima Udienza il 24.10.2017

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Perequazione pensioni e rimborsi. Considerazioni

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Perequazione: Facciamo il punto

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CONSIGLI AI "RITARDATARI"

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I Nove rinvii alla Corte Costituzionale

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Documenti da scaricare
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Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo

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Cellulare: 339 795 1657
(Avvocato Guido Chessa)
Fax: 0575 35 49 91
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MILITARI RIFORMATI – APPLICAZIONE DEL “MOLTIPLICATORE”
GLI ARTICOLI SINO AL DICEMBRE 2017


21 Giugno 2017

Al personale militare riformato, anche a seguito di patologie non dipendenti da causa di servizio, che abbia maturato il trattamento pensionistico in regime misto o contributivo (escluso il retributivo), è stato riconosciuto in via giurisprudenziale, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.
Questa è in sintesi la recentissima statuizione, peraltro definitiva, in quanto non impugnata tempestivamente dall’Istituto Previdenziale, della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, su ricorso di un solerte sottufficiale (brigadiere) della Guardia di Finanza.
 
La Corte dei Conti della Regione Abruzzo, che in tal senso si era già espressa nel 2012, ha ribadito che il personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, poichè collocato in quiescenza per riforma prima di aver raggiunto i requisiti di età richiesti per poter usufruire dell’ausiliaria, ha comunque diritto al beneficio compensativo di cui all’art. 3,comma 7, del D. Lgs. 165/1997, che prevede: il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione“.

IMPORTANTE

Per avere le ultime Notizie riguardanti il Punto sul “Moltiplicatore”:

CLICCARE QUI

 

Questa interpretazione è stata Ribadita dalla Sentenza n°53/2017 della Corte dei Conti Molise, la quale per chiarezza ed incisività interpretativa, assume, a parer delle scriventi, Valore dirimente:

MILITARI RIFORMATI: CONFERMATA L’APPLICABILITÀ
DEL “MOLTIPLICATORE”

La Corte dei Conti per il Molise, Giudice Unico delle Pensioni Dott. Natale Longo ha depositato in data 6 ottobre u.s., la sentenza n°53/2017 con la quale ha riconosciuto ad un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, posto in congedo assoluto per infermità, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.-
Si conferma il riconoscimento in via giurisprudenziale del beneficio del c.d. Moltiplicatore sulla scia delle due note sentenze della Corte dei Conti Abruzzo.-
L’Arma e l’Inps entrambe chiamate in giudizio dal ricorrente hanno assunto le seguenti posizioni processuali:
l’Inps da una parte ha contestato la propria legittimazione passiva nel giudizio, ritenendosi estranea in quanto mera “esecutrice” delle informazioni trasmesse dall’Arma dei Carabinieri, e ha poi spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell’Arma condizionata all’ipotesi di vittoria del ricorrente e di conseguente condanna dell’Ente previdenziale a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In buona sostanza l’Inps si è riservata ( preannunciandolo) il recupero nei confronti dell’Arma delle somme che la stessa dovrà versare al ricorrente in termini di arretrati, differenze e interessi.
L’Arma dei Carabinieri, costituitasi a giudizio attraverso il Comando Generale- Ministero della Difesa, ha ribadito con memoria le medesime argomentazioni di cui al provvedimento di diniego del beneficio richiesto in via amministrativa dal ricorrente, pertanto ha proseguito nel sostenere la tesi della inapplicabilità del beneficio dell’art 3 comma 7 Dlgs 165/97 ai militari riformati che non abbiano anche raggiunto il limite di età, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.-
Il Giudicante ha ritenuto preliminarmente di riconoscere la legittimazione passiva dell’Inps in quanto Ente che ha adottato il provvedimento di concessione della pensione, ha ritenuto di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in punto di richiesta di domanda riconvenzionale spiegata dall’Inps nei confronti dell’Arma, ha ritenuto fondato ed ha accolto pienamente il ricorso, con condanna a carico di entrambe le amministrazioni quindi Arma e Inps ciascuna secondo le proprie competenze al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria compensando le spese di giudizio “ avuto riguardo alla novità della questione trattata ….e alla mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito.”

E RAGIONI DI DIRITTO DELLA SENTENZA

…si osserva che “ a norma dell’art 929 del d.lgs 66/2010 1.Il Militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto.”
Nel caso de quo il Comando Generale dell’Arma ha giudicato il Colonnello a seguito di verbale CMO 2° Istanza “ permanentemente non idoneo in modo assoluto” ex art 929 del codice dell’ordinamento militare, collocandolo in congedo assoluto.
Prosegue il giudicante: I militari in congedo assoluto ( a differenza di quelli collocati in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli e non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ( art 790 c.o.m)……….il personale collocato in ausiliaria ex art 992 c.o.m è soggetto a possibili richiami in servizio ex art 993 c.o.m ed è soggetto agli obblighi di cui all’art 994 c.o.m “ ……..mentre il militare collocato in congedo assoluto considerata la sua inidoneità al servizio è de facto impossibilitato ad assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.-

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia “al personale di cui all’art 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età” che “ al personale che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” , categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art 929 del dlgs n. 66/2010 e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti ( pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque accedere all’istituto dell’ausiliaria ( C.Conti Abruzzo n 28/2012) .-.

La recentissima sentenza del Giudice delle Pensioni del Molise ribadisce che l’istituto di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997 trova applicazione:

  • Per il personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, (ovvero gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esclusi dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria);

  • Per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere nella posizione di ausiliaria;

  • Per il personale militare, già collocato in ausiliaria, che tuttavia perda in un secondo momento requisiti di idoneità psico-fisici e dunque non possa permanere nella posizione di ausiliaria.-

Il ricorrente rientra nella seconda delle tre ipotesi di cui alla norma in oggetto, pertanto, come tutti i militari che non hanno i requisiti psico-fisici per accedere all’ausiliaria hanno diritto a vedersi applicato il beneficio compensativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997, indipendentemente dal raggiungimento del limite d’età previsto, a seconda del grado rivestito, per accedere al trattamento di quiescenza.-
 In conclusione si può affermare, alla luce di questa ulteriore sentenza del Giudice delle pensioni del Molise che : subordinare la concessione del beneficio del c.d. Moltiplicatore ai militari riformati alla sussistenza dei requisisti di accesso all’ausiliaria non può che tradursi in una palese contraddizione, e inoltre “considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio.-”
 
Il beneficio dovrebbe dunque trovare applicazione in via automatica da parte dell’Amministrazione di Appartenenza all’atto del congedo per infermità, al pari di altri benefici quali ad esempio quello dei “sei scatti”di cui all’art 4 del Dlgs 165/97.-

Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini

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L’articolo di approfondimento che segue presenta tre distinte sezioni: nella prima viene esaminato l’istituto dell’Ausiliaria e i requisiti necessari per poterne usufruire; nella seconda è delineato l’ambito di applicazione del Beneficio compensativo di cui all’Art. 3, comma 7, del D.lgs. 165/1997; infine nella terza sezione sono affrontati i maggiori problemi applicativi dei due istituti che interessano principalmente i militari e il personale delle Forze di Polizia a oOrdinamento Civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco cessati dal Servizio per Riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la Pensione.

Gli incrementi alla pensione: ausiliaria e beneficio compensativo.

21 Giugno 2017

I – L’AUSILIARIA: REQUISITI E BENEFICI

L’AUSILIARIA è una categoria del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali.
 
L’ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche ad opera di interventi legislativi che si succeduti dal 2012 ad oggi (non ultima la legge di Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli articoli 1864 1870 1871 1876 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.LGS n. 66 del 15.03.2010).
 
L’art. 992 del D.LGS 66/2010 così dispone:

-1.Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4.
 
-2 Il personale militare permane in ausiliaria:
   a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
   b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.”
 
In base all’attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
 
Durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena l’immediato passaggio nella categoria riserva, e perdita del relativo trattamento economico.
 
Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza che è comprensivo anche del periodo di permanenza in ausiliaria.
 
L’indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è attualmente” pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria“.

 

II – IL PERSONALE ESCLUSO DALL’AUSILIARIA

E IL BENEFICIO DELL’ART. 3 COMMA 7 D. LGS 165/1997:
 
Per gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile (tutti gli arruolati a partire dal 01.01.1996), così come per i Vigili del Fuoco, trova applicazione un diverso BENEFICIO COMPENSATIVO previsto dall’art. 3, comma 7, del d. lgs 165/1997 che comporta la maggiorazione del montante individuale dei contributi.
 
La norma dispone che: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato
.
 
L’istituto di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997 ha un ambito di applicazione diverso e non sovrapponibile rispetto a quello dell’ausiliaria: dove opera quest’ultima non trova certamente spazio il beneficio di cui all’art. 3, comma 7. Quest’ultimo trova dunque applicazione per:
 
- Il personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.
L’art. 1 si riferisce al personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nel personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1 D.Lgs 165/1997);
 
- Il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo.

 

III – I DIPENDENTI CESSATI
DAL SERVIZIO PER RIFORMA

Ci sono tuttavia dei dipendenti dello Stato che, almeno in apparenza, risultano esclusi da entrambi gli istituti ovvero quei militari (Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) che sono cessati dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la pensione.
 
Due importanti pronunce della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, la n. 28/2012 e la n. 27/2017, sembrano aprire un filone di contenzioso che potrebbe, se coltivato e diffuso con adeguate iniziative giudiziarie in tutta Italia, portare interessanti risultati per i servitori dello Stato in termini economici.
 
Infatti in entrambe le pronunce sopra richiamate la Corte dei Conti ha espressamente riconosciuto il beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 a due ex sottoufficiali della Guardia di Finanza che erano stati collocati in quiescenza per riforma, prima di aver raggiunto i limiti di età per la pensione; beneficio che l’INPS aveva negato.
 
Tutti i riformati delle Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza che cessano dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età (con il sistema misto o contributivo) devono dunque prestare attenzione al proprio trattamento di quiescenza e proporre ricorso qualora l’INPS non abbia applicato il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997, cioè qualora il montante individuale dei contributi non sia stato determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
 
Infatti, occorre segnalare che l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare, rubricato “Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliariadispone espressamente che “Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 “.
 
L’art. 1865 opera come clausola di salvaguardia facendo sì che tutto il personale militare escluso dall’ausiliaria, indipendentemente dai motivi di tale esclusione (carenza di requisiti oggettivi e/o soggettivi), possa godere dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs.165/1997.
 
Pertanto, anche il personale militare riformato che non potrebbe essere collocato in ausiliaria per la mancanza del requisito del raggiungimento dei limiti di età, ha diritto a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 al pari dello stesso personale che, seppur inidoneo sul piano psico-fisico, accedeva per espressa previsione normativa al beneficio “compensativo” del montante contributivo individuale maggiorato perché aveva raggiunto i requisiti di età richiesti.
 
Un discorso a parte deve essere fatto per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che cessa dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età.
 
Questi ultimi, infatti, sono esclusi dall’applicazione sia dell’ausiliaria che dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997, trovandosi ancora una volta in posizione di disparità di trattamento rispetto sia agli arruolati nelle Forze di Polizia a ordinamento militare (che possono godere in via alternativa dell’uno o dell’altro istituto), sia rispetto agli arruolati nelle Forze di Polizia a ordinamento civile che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Anche in questo caso, l’unica via percorribile risulta essere quella di ricorrere in giudizio al solo fine di sollevare, davanti al Giudice del ricorso, un’eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza sostanziale.

Avv. Chiara Chessa & Avv. Eleonora Barbini

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MILITARI RIFORMATI – SUGGERIMENTI OPERATIVI ANTERICORSO
NOTE NEGATIVE. STOP AL MOLTIPLICATORE PER RIFORMATI DAL 7/7/2017

29 Luglio 2017

Dal nostro articolo dello scorso 21.06.2017 dedicato all’istituto dell’ausiliaria e al beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 (c.d “Moltiplicatore”) ci sono giunte molte richieste di chiarimenti e approfondimenti. Per aggiornarvi su quanto sta succedendo a livello nazionale e rispondere alle vostre domande abbiamo redatto un nuovo breve articolo che vi invitiamo a leggere.

Applicazione del beneficio di cui all’art. 3,
comma 7 D.Lgs 165/1997: alcuni suggerimenti

A seguito dell’invio all’Inps di competenza della diffida (utilizzando e/o personalizzando l’apposito fac-simile da noi suggerito) ci avete segnalato che l’INPS, in alcune Regioni, ha risposto limitandosi a dichiarare di aver applicato le indicazioni fornite dal corpo di appartenenza.
Al fine di evitare un rimpallo di responsabilità da un ente all’altro, vi suggeriamo di inoltrare la diffida con raccomandata a.r. o a mezzo pec, sia alla vostra amministrazione di appartenenza, sia alla sede INPS competente per l’erogazione della Vostra pensione.
Qualora non pervenisse alcuna risposta o la risposta fosse negativa o non contenesse di fatto alcuna reale risposta alla Vostra richiesta, non resta che la strada del ricorso giudiziario da intraprendere innanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione di residenza.
Vi consigliamo inoltre, qualora non ne foste già in possesso, di richiedere all’INPS o alla Vostra amministrazione di appartenenza, copia del Modello PA04 con domanda di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/1990. Tale modello, unito alla determina della pensione costituisce infatti uno dei documenti essenziali per incardinare il ricorso.

Avvocato Chiara Chessa
Avvocato Eleonora Barbini

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Una importante novità è intervenuta nella complessa materia che stiamo trattando: nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 22.06.2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 94 del 2017 intitolato “ Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” entrato in vigore il 07.07.2017.
Il Decreto 94/2017, che nell’intenzione del Legislatore doveva essere adottato solo al fine di attuare l’atteso riordino delle carriere, in realtà ha modificato anche l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare e l’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 con la conseguenza pratica di escludere l’applicazione del beneficio del Moltiplicatore a coloro che saranno riformati a partire dal 07.07.2017.
Per saperne di più vi invitiamo a leggere l’articolo.

Riordino delle carriere militari e beneficio del “moltiplicatore” per i riformati dal 7/7/2017

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 22.06.2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 94 del 29.05.2017 intitolato “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” entrato in vigore il 07.07.2017.
L’art. 10 comma 1 lett. aa) del suddetto decreto ha modificato l’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare che risulta così riformulato:Per il personale militare si applica l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”.
Nella precedente stesura della norma invece si leggeva: “ Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165”. Una ulteriore modifica si registra anche nella rubrica dell’articolo che prima riportava “Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria” e oggi è titolata “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria”.
L’art. 10, comma 2 dello stesso D. Lgs. 94/2017 è poi intervenuto sull’ultima parte dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997 che nella sua formulazione attuale afferma: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.” È utile e opportuno ricordare che la precedente stesura della norma non conteneva alcun richiamo al “personale delle Forze armate”.
All’apparenza un insignificante cambiamento, nella sostanza questi interventi operati dal Governo in sede di esercizio della delega legislativa, hanno cambiato radicalmente la portata delle due norme.
Coloro che saranno riformati a partire dal 07.07.2017 SENZA aver raggiunto i limiti di età per la pensione non potranno dunque usufruire dell’incremento pari a 5 volte l’ultima base imponibile.
Peraltro alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 pare che anche per questi ultimi, la concessione del beneficio sia correlata a una espressa richiesta.
A seguito delle modifiche sopra riportate, infatti, tutto il personale riformato delle Forze Armate, (Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito, Marina Militare) potrà beneficiare dell’istituto del “Moltiplicatore” di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 solo se ha comunque raggiunto i limiti di età previsti dal proprio grado per andare in pensione ed è escluso dall’istituto dell’ausiliaria per inidoneità fisica o psichica.
ATTENZIONE: LE MODIFICHE ATTUATE DAL GOVERNO NEL GIUGNO SCORSO NON HANNO IN OGNI CASO EFFETTO RETROATTIVO- QUINDI PER TUTTI I MILITARI RIFORMATI PRIMA DEL 07.07.2017 OPERA LA NORMATIVA PRECEDENTE.
Ovvero le precedenti stesure dell’art. 1865 del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997 RIMANGONO PIENAMENTE VALIDE PER I RIFORMATI PRIMA DEL 07.07.2017.-
L’intervento mirato del Governo di cui vi abbiamo riferito, indirettamente, sembra confermare la validità di quanto da noi sostenuto nel nostro precedente articolo (l’applicabilità ai militari riformati che non hanno raggiunto i limiti di età per la pensione del beneficio del moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, D. Lgs 165/1997): infatti se il beneficio non fosse stato applicabile ai riformati a prescindere dal limite di età e dalla causa della riforma, non ci sarebbe stato alcun bisogno di abrogarlo almeno in parte.
L’intervento attuato dal Governo e sopra descritto, determina una evidente penalizzazione per i militari riformati a partire dal 07.07.2017 incidendo in senso deteriore sul loro trattamento di quiescenza. Tale intervento presenta a nostro avviso profili di illegittimità costituzionale di cui, vista l’importanza dell’argomento e la complessità giuridica della questione, vi parleremo in un altro articolo esplicativo di prossima pubblicazione.

Avvocato Chiara Chessa
Avvocato Eleonora Barbini

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MILITARI RIFORMATI: “MOLTIPLICATORE”
Confermato per la Sesta Volta

18 Dicembre 2017

Commento alle Sentenze
n°162 della Corte dei Conti Sardegna 19/12/2017
n°350 della Corte dei Conti Calabria 19/12/2017

Sono due le sentenze positive del Giudice delle Pensioni della Sardegna sulla questione giuridica dell’applicazione dell’Incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 in favore dei pensionati militari riformati ( senza aver raggiunto il limite di età) .
La Corte dei Conti per la Sardegna dopo la sentenza n° 156/2017 ha confermato con la successiva sentenza n° 162/2017 depositata in data 19/12/2017 il diritto all’aumento del montante contributivo maturato come previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, in favore di 5 ex Appartenenti all’Arma dei Carabinieri con il ruolo di luogotenente, tutti posti in congedo per infermità prima del 60esimo anno di età. Il Giudicante nell’accogliere in toto il ricorso proposto dalla gentile collega Pettinau, ha ribadito che l’Inps, deve provvedere senza ritardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico, avendo a disposizione tutti i dati economico-giuridici necessari già trasmessi dall’amministrazione di provenienza.
Anche la Corte dei Conti della Calabria sempre in data 19/12/2017 ha depositato sentenza di accoglimento del ricorso proposto anche questa volta da un ex luogotenente dell’Arma.
La sentenza n° 350 del Giudice delle Pensioni della Calabria riconosce fondata la pretesa del ricorrente in adesione al precedente della Corte dei Conti Molise.


Commento alla Sentenza
della Corte dei Conti Sardegna
11/12/2017

Arezzo 18 Dicembre 2017

Si sta consolidando l’orientamento positivo del Giudice delle Pensioni in tema di applicazione dell’Incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 in favore dei pensionati militari riformati ( senza aver raggiunto il limite di età).
Dopo un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, è di nuovo un Finanziere ad ottenere in via giudiziale il riconoscimento del beneficio del c.d. “Moltiplicatore”.
Anche la Corte dei Conti per la Sardegna con la sentenza n° 156/2017 depositata in data 11/12/2017 ha riconosciuto ad un ex Appartenente alla Guardia di Finanza, posto in congedo assoluto per infermità, il diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 , indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.
La novità di questa sentenza, rispetto alle precedenti, risiede tuttavia nella posizione assunta in motivazione dal Giudicante, sia in merito alla “fase amministrativa preliminare” che rispetto alle difese dell’Istituto Previdenziale.
Sul primo punto, secondo La Corte dei Conti Sardegna : “L’unica domanda che il ricorrente doveva proporre era, in sostanza, quella di liquidazione della pensione, non essendo certo onere dell’interessato chiedere e/o sollecitare all’ente previdenziale l’applicazione di specifiche norme di legge rilevanti allo scopo. L’onere della domanda va, in sostanza, circoscritto ad ipotesi (si pensi a ricongiunzioni, riscatti, ecc.) in cui la liquidazione della pensione sia in tutto o in parte conseguente a specifiche istanze dell’interessato.”
In merito al secondo punto di cui sopra, l’Inps ha argomentato/giustificato il proprio silenzio nei confronti dell’istanza amministrativa formulata dal ricorrente ( ritenuta non necessaria peraltro dal Giudicante) in questi termini:
2.[…] sottolinea il ruolo marginale dell’Ente previdenziale. 3. Difatti, il competente ufficio amministrativo comunica che “ai fini dell’attribuzione dell’art. 3, comma 7, del D.Lvo 165/1997, l’accertamento del diritto dovrà essere effettuato dall’Amministrazione di appartenenza inserendo il suddetto beneficio nel Modello PA04 in base alle istruzioni operative impartite dall’Istituto “. 4. L’Istituto resistente, pertanto, è semplicemente chiamato ad erogare materialmente le prestazioni pensionistiche in presenza del prodromico atto di ammissione a beneficio di legge. 5. Naturalmente provvederà ad ogni adempimento di legge non appena la pratica risulterà completata.
Tutto ciò premesso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come in atti, come sopra rappresentato e difeso, dichiara di restare in rispettosa attesa della decisione della Corte e pronto ad adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà completato l’iter amministrativo di competenza della amministrazione di provenienza.”
Il Giudicante nel ritenere fondato il ricorso, ha altresì espresso un principio fondamentale in quanto chiarificatore circa il riparto di competenze (e rimpallo di responsabilità) tra Corpo di Appartenenza e Inps, ritenendo quest’ultimo perfettamente in grado di adempiere immediatamente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in quanto:
Va solo soggiunto, in relazione a quanto affermato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione della pensione.
Premesso che il ruolo dell’INPS non è affatto marginale , dato che spetta all’Istituto resistente liquidare la pensione del ricorrente, va detto che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che il L. M. era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza , la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.”
Aspettiamo il deposito delle Motivazioni di altre due importanti Sentenze sempre dalla Corte dei Conti della Sardegna .

Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini

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Perequazione: Decreto Poletti OK
Naufragio dei ricorsi
Creiamo una filiera assistenziale?

27 Ottobre 2017

Un primo commento

Si temeva una decisione politica e decisione politica è stata. A conclusione della Camera di Consiglio del 25 ottobre, la Corte Costituzionale ha comunicato di aver deciso per la costituzionalità del D.L. 65/2015 convertito nella legge 109/2015 respingendo ben 15 questioni di non manifesta infondatezza sollevate dalla giurisdizione ordinaria e da quella contabile.
Il Giudice delle Leggi, quindi, contrariamente a principi e raccomandazioni espresse in altre statuizioni, ha ritenuto che il Decreto Poletti realizzi “un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”, dimenticando come queste ultime vengano a gravare esclusivamente sui pensionati al di fuori di un quadro di coordinamento e distribuzione dei sacrifici con le altre categorie sociali. Il peso dell’esborso economico, sovrastimato dall’INPS nella sua memoria difensiva ed indicato in 30 miliardi di euro, è stato quindi l’elemento determinante che ha pesantemente condizionato la decisione della Consulta.
Attendiamo quindi il deposito della sentenza per conoscere su quali inevitabili acrobatismi giuridici si sia fondata la declaratoria di costituzionalità del Decreto Poletti e quali argomentazioni verranno addotte ai molteplici rilievi sollevati dai giudici di merito.

Il destino dei ricorsi

A fronte della decisione di costituzionalità del Decreto 65/2015, tutti i ricorsi sospesi o pendenti, al cui accoglimento era condizionata l’attesa decisione, sono ormai destinati al respingimento. Si provvederà quindi a non notificare i ricorsi depositati e ancora in attesa della comunicazione del decreto di fissazione d’udienza onde evitare l’aprirsi del contenzioso, mentre per quelli già discussi sospesi o rinviati, l’INPS, sia nell’Udienza presso la C.C. Emilia Romagna che in quella del 26 corrente presso la C.C. Toscana ha già avanzato la richiesta di condanna alla refusione delle spese sostenute dall’Istituto Previdenziale per costituirsi a giudizio, nei confronti di tutti i ricorrenti.
E vista la chiara volontà politica penalizzante verso la categoria dei pensionati, non è da escludere che l’INPS a livello Centrale impartisca alle sedi periferiche, istruzioni circa la prosecuzione dei contenziosi al solo fine di ottenere la condanna dei pensionati al rimborso delle spese legali sostenute dall’Ente. Le attese motivazioni della Sentenza saranno certamente rilevanti per la decisione in materia di spese. La battaglia, quindi, prosegue per evitare che una doppia penalizzazione colpisca i pensionati.

La realtà che si registra e le prospettive

È evidente come la realtà che vivono i pensionati appare sempre più in balia degli orientamenti politici del momento che si sono dimostrati in grado di incidere anche sull’operato del Giudice delle Leggi. Nessun intervento politico è previsto per distinguere nel bilancio dell’INPS il settore pensionistico (in sostanziale equilibrio) da quello previdenziale-assistenziale (Fortemente deficitario), con ricaduta indiscriminata sulla categoria dei provvedimenti per il risanamento del suo deficit. L’applicazione del sistema contributivo e l’elevazione dell’età pensionabile sono accompagnate da circolari restrittive inviate ai Centri Contabili dei Ministeri per la determinazione della base pensionabile, ove sempre più spesso si registrano errori o interpretazioni normative penalizzanti riguardo ai benefici da applicare. I tempi biblici che intercorrono fra il calcolo della pensione provvisoria e quella definitiva, aprono contenziosi per il recupero dell’indebito o procrastinano nel tempo la liquidazione del giusto importo dovuto. E da ultimo l’INPS, quale collettore finale della pensione, si pone con la Determina di Pensione quale mero esecutore e traduttore di quanto elaborato dagli Uffici Ministeriali senza mai intervenire con verifiche e correzioni.
Questo complesso iter burocratico, scandito da una articolata applicazione normativa oggetto di interpretazioni restrittive, non trova infine la partecipazione dell’interessato che risulta privo degli strumenti conoscitivi per prendervi parte.
Ne consegue che nel momento di passaggio dal servizio attivo alla quiescenza, l’interessato è lasciato sostanzialmente solo a se stesso, privo di ausilio e di punti di riferimento che possano verificare e sostenere le aspettative del riconoscimento corretto e pieno della sua pensione.

La creazione di una filiera assistenziale:

Nel settore specialistico quale è quello del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, è forse giunto il momento di creare una “filiera assistenziale contabile-amministrativa-giudiziaria”che sotto l’egida di una iniziativa associativa privata sia in grado di seguire tutto il complesso itinerario pensionistico e non solo, dei propri associati.
Una struttura che sia in grado di fornire pareri sulle situazioni personali e di prepensionamento, di sostenere ed indirizzare l’acquisizione dalla Pubblica Amministrazione della documentazione necessaria, di elaborare i conteggi pensionistici, di diffidare e richiedere la correzione di errori materiali o l’applicazione di benefici non riconosciuti con istanze o ricorsi amministrativi nei confronti dell’INPS o dei Ministeri di riferimento, di tutelare se necessario i diritti lesi innanzi alla Corte dei Conti competente o alle Magistrature Superiori.
Si tratta di una iniziativa a 360 gradi, estremamente ambiziosa, complessa e non facile da realizzare, a cui ci stiamo dedicando con passione e impegno e di cui ne rappresenteremo a breve caratteristiche e finalità, chiedendo a Voi di esprimere un parere sull’interesse o meno ad una simile iniziativa.

Avv. Guido Chessa e il Suo Team


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La Corte Costituzionale si pronunzia
sulla Perequazione con prima Udienza il 24.10.2017

Fissata l’Udienza per il Giudizio di Costituzionalità il 24 Ottobre2017.
La ribellione dei pensionati al blocco della perequazione occorso con la Legge Fornero prima e con l’attuazione parziale della sentenza della Corte Cost. 70/2015 avvenuta con legge Poletti dopo (D.L. 65/2015 convertito nella L. 109/2015), ha portato alla presentazione di centinaia di migliaia di ricorsi innanzi alla magistratura sia ordinaria che pensionistica.
Le doglianze dei ricorrenti che hanno investito i profili di incostituzionalità presenti anche nel DL 65/2015 e nella Legge di conversione 109/2015 , si sono incentrati sulla violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, della irretroattività della legge di attuazione, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
Tali questioni di legittimità costituzionale, prospettate sia innanzi ai Tribunali che alle Corti dei Conti Regionali, sono state recepite dai giudici di primo grado che hanno ritenuto in nove circostanze (Tribunali Sez. Lavoro di Palermo, Brescia,Milano, Napoli, Genova, Torino, Cuneo e Corte dei Conti Sez. regionali Emilia Romagna e Marche), assumendo ordinanze di “non manifesta infondatezza”, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per un nuovo giudizio che investe la disciplina della perequazione come attuata dal DL 65/2015 convertito in L.109/2015.
Inoltre, in tutti gli altri giudizi si è consolidato l’orientamento dei giudici ordinari a disporre o per lunghi rinvii della trattazione o per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte.
La vertenza risultata rubricata presso la Corte al N° 243/2016 Reg. Ordin.(Pubblicata su G.U. nr.48 del 30.11.2016) e riguardante la questione di Legittimità Costituzionale sollevata dal Tribunale del Lavoro di
Genova in data 7 giugno è stata anche calendarizzata con la fissazione dell’Udienza del prossimo 24 Ottobre 2017 per la sua trattazione. A questo punto dovrà essere disposta la riunione a tale procedimento di tutte le altre otto questioni di legittimità rimesse, in modo tale che la Corte Costituzionale abbia a trattare, in un unico contesto giudiziario, tutti i vari profili di incostituzionalità della legge sottoposta al suo vaglio.
La procedura descritta verrà ad esaurirsi nell’arco dei prossimi mesi, per cui si ipotizza che il Giudizio di Costituzionalità arriverà a sentenza entro la fine del 2017 al massimo i primi mesi del 2018.
Difficile, è pronosticare quelli che saranno gli esiti del giudizio che tanti attendono con ansia non tanto per gli ipotetici arretrati quanto per il giusto adeguamento pensionistico a cui sono stati parzialmente o per l’intero penalizzati. Infatti, le note criticità del Bilancio dell’INPS in uno con i vincoli europeistici cui è soggetto lo Stato, non permettono di prefigurare quella che sarà la decisione della Corte Costituzionale e soprattutto se al suo interno prevarrà l’orientamento politico o quello più rigorosamente giuridico. Non ci rimane quindi che attendere quella che sarà la sua decisione.
Per tutti coloro che, rientranti nelle fasce penalizzate dalla legge, a tutt’oggi non hanno fatto nulla, si consiglia comunque di inoltrare per R.R.R. atto di diffida all’INPS ( lo potete trovare sul sito web www.anpsarezzo.it) con la richiesta di perequazione della propria pensione conservando copia della raccomandata con le relative ricevute ed eventuale risposta dell’INPS. Con tale attività il pensionato, in caso di esito favorevole del giudizio di costituzionalità, interrompe la prescrizione perdendo solo alcuni mesi di arretrati, ma salvaguarda per intero il proprio diritto alla rivalutazione pensionistica per il futuro.

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Perequazione: Facciamo il punto

Perequazione Pensioni e Rimborsi.

Per i ritardatari: La Prescrizione corre…..
Fermala! Fai la Diffida all’Inps

Pensionati non lasciate che il tempo eroda la vostra pensione e i vostri diritti, dal 1 gennaio 2017 è iniziata a maturare la prescrizione quinquiennale, ogni mese che passa senza aver fatto la diffida all’Inps è un mese in meno di arretrati.
L’aumento mensile della pensione decorre dal 1 gennaio 2012, per l’applicazione dell’istituto della prescrizione i 5 anni iniziano a decorrere a ritroso proprio dal 1 gennaio 2017, pertanto chi ad oggi non ha inviato la diffida all’Inps ha perso già i primi 5 mesi di arretrati del 2012!
È importante ricordare che un’eventuale statuizione positiva da parte della Corte Costituzionale in merito alle ben 9 questioni di legittimità sollevate sul c.d. Bonus Poletti DL 65/2015 conv. In legge 109/2015, esplicherà i suoi effetti positivi solo nei confronti di quei pensionati che hanno tutelato i propri diritti interrompendo la prescrizione.
Se ancora non hai interrotto la prescrizione, sei ancora in tempo ad inviare la diffida all’Inps, scarica il nostro modulo e invia la raccomandata alla sede Inps del tuo luogo di residenza.-
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte con i propri dati e con l’indicazione del numero di iscrizione della pensione e spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura di conservare la copia del testo inviato e gli avvisi di spedizione e di ricezione.-
Con la spedizione della diffida, l’Inps non provvederà ad alcun pagamento e con molta probabilità risponderà di aver già provveduto ad erogare il Rimborso una tantum nel rateo di pensione dell’agosto 2015 o di non dover provvedere ad alcun rimborso per i titolari di pensione superiore alle 6 volte il trattamento minimo, ma con la raccomandata avrai interrotto la prescrizione e messo al sicuro il tuo diritto agli arretrati residui.

 

Notizie ai Ricorrenti e non solo:

Dalla nostra esperienza in concreto, l’orientamento attuale delle Corti dei Conti adite ( Firenze per la Toscana e Bologna per l’Emilia Romagna) è quello di sospendere i giudizi in attesa della pronuncia
della Corte Costituzionale, mentre quello dei Tribunali è di effettuare lunghi rinvii delle udienze in attesa sempre della pronuncia della Corte Costituzionale.-
È molto importante che le Autorità Giudiziarie adite non provvedano immediatamente in primo grado ma attendano la decisione della Corte Costituzionale, ciò sta a significare che ritengono di decidere solo all’esito della pronuncia di legittimità.
Molte altre udienze per i ricorsi presentati dal nostro Studio Legale, sono state già fissate e debbono tenersi nei prossimi mesi (6 e 13 giugno- 11 e 20 luglio- 12 e 28 settembre- 4 e 17 ottobre- 6 dicembre) e altri ricorsi sono in corso di deposito.

Se ancora non hai aderito al ricorso
sei ancora in tempo:
accedi alla modulistica.

 

Avvocato Guido Chessa
Avvocato Chiara Chessa


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Pensioni militari: arruolati 1981-1982-1983
e applicazione dell’art 54 TU 1092/1973

12 Maggio 2017

L’art. 54 T.U. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) rubricato Misura del trattamento normale al comma 1 così dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 percento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.” (Si precisa che il richiamato penultimo comma stabilisce che: “Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell’annessa tabella n. 2”).
L’art. 54 sopra richiamato è stato emanato prima dell’entrata in vigore della Riforma Dini in un momento storico in cui il sistema di calcolo delle pensioni era totalmente retributivo.

 

La Riforma Dini, infatti, ha stabilito la progressiva fine del “Sistema di calcolo Retributivo”, ha introdotto un “Sistema di calcolo Contributivo” per gli assunti a far data dal 1.01.1996 e, per coloro che sono stati assunti prima di tale data, ha previsto un “Sistema di calcolo Misto” caratterizzato da un meccanismo di computo della pensione in parte retributivo e in parte contributivo.

 

Il sistema di calcolo del trattamento pensionistico per il personale alle dipendenze dello Stato, si articola, in estrema sintesi, nel seguente modo:

  • 1) Sistema di calcolo Retributivo per il personale che alla data del 31.12.1995 ha maturato una anzianità di servizio utile pari o superiore a 18 anni.

  • 2) Sistema di calcolo Misto per il personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione. Come sarà meglio esposto nel proseguo in questo caso la pensione, in attuazione della Riforma Amato, si compone di una Quota Retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in QUOTA A e QUOTA B, e una Quota Contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 1.1.1996;

  • 3) Sistema di calcolo totalmente Contributivo per tutto il personale assunto a partire dal 1.1.1996.

Con riferimento ai dipendenti dello Stato cui si applica il Sistema di calcolo Misto occorre precisare che nell’ambito della prima Quota Retributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde alle anzianità acquisite anteriormente e sino al 31.12.1995, si provvede alla ripartizione in ulteriori due sub-quote:

 

A) La prima detta QUOTA A è calcolata applicando sulla base pensionabile l’aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992;

 

B) La seconda detta QUOTA B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l’aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995.

 

La Quota Contribuiva ovvero per la parte di pensione che corrisponde al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 e riferite a tutta la retribuzione ivi comprese indennità accessorie percepite a qualsiasi titolo dal dipendente, è calcolata appunto secondo il sistema contributivo.

 

Occorre precisare che, nel breve excursus normativo descritto, né la Legge 335/1995 né i successivi interventi al sistema pensionistico, hanno mai modificato l’art. 54, comma 1, T.U. 1092/1973 il quale è tutt’oggi in vigore e, pertanto, deve trovare applicazione. -
 

Gli interessati: Arruolati anni 1981-1982-1983: cosa fare

Va puntualizzato sin da ora che il problema dell’applicazione dell’art 54 comma 1 in luogo dell’art 44 del TU 1092/1973 non si pone per i militari che, avendo raggiunto i 18 anni di servizio utile al 31.12.1995, beneficiano del sistema retributivo e godono del trattamento di quiescenza più favorevole (sul punto si veda Corte dei Conti Abruzzo Sent. n. 75/12) ma riguarda coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato “almeno quindici anni” ma meno di 18 anni di servizio utile: nei confronti di tali dipendenti appartenenti all’ordinamento militare, trova applicazione il Sistema di calcolo Misto e l’applicazione dell’art. 54 andrebbe ad incidere sul calcolo della Quota Retributiva - QUOTA A della relativa pensione e, in ragione di ciò, potrebbero beneficiare dell’applicazione dell’aliquota al 44% anziché al 35% come attualmente applicata.-

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, visto il trattamento pensionistico deteriore cui attualmente sono sottoposti i militari (Esercito, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato con riferimento agli arruolati fino al 25.06.1982) che non hanno potuto beneficiare del Sistema di calcolo Retributivo per il proprio trattamento di quiescenza, risulta opportuno verificare quale aliquota sia stata applicata nel prospetto di liquidazione Inps al Quadro I “Servizio Utile Arrotondato a)+b)” e al Quadro II “Coefficiente Tab. A”.

 

Qualora si riscontri, da un attento esame del decreto di pensione provvisorio, l’applicazione dell’aliquota al 35% anziché al 44% occorre inviare alla sede Inps territorialmente competente una lettera raccomandata a/r contenente una diffida affinché l’Istituto proceda al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 T.U. 1092/1973.
 

Scarica il modulo di diffida all’Inps.

Diffida INPS Articolo 54

In difetto di risposta, in caso di rigetto della domanda e comunque sempre nel termine di tre anni di cui sopra, è necessario promuovere ricorso alla Corte dei Conti competente per territorio. 

La posizione dell’INPS:

Per un certo periodo risalente ai primi anni 2000, il trattamento di quiescenza del personale militare che cessava dal servizio con il sistema delle doppie quote è stato calcolato facendo applicazione del predetto articolo 54, in tal senso anche la circolare ex Inpdap n. 22 del 18/09/2009, emanata nello specifico per l’Arma dei Carabinieri, disponeva espressamente:” Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico …..”

 

Successivamente l’INPS, adottando una diversa interpretazione delle norme del T.U. 1092/1973, ha ritenuto di dover applicare anche al personale militare in quiescenza con il Sistema Misto, ai fini del calcolo della Quota Retributiva – QUOTA A della relativa pensione, la normativa generale prevista per il personale civile di cui all’art. 44 del medesimo T.U. che, al comma 1, dispone: ”
La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.”.

 

L’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 44 in luogo di quella prevista dall’art. 54, comporta un’evidente penalizzazione per coloro che, appartenendo al personale militare, hanno maturato alla data del 31.12.1995, 15 anni di servizio utile e che, in ragione di ciò, potrebbero beneficiare dell’applicazione dell’aliquota al 44% anziché al 35%.
 

Le criticità della posizione INPS

Occorre sottolineare che varie considerazioni portano a ritenere errato l’orientamento ad oggi assunto dall’INPS (applicazione aliquota di cui all’art. 44 in luogo di quella di cui all’art. 54 T.U. 1092/1973).
Anzitutto l’interpretazione letterale delle due norme: l’art. 54 si riferisce in modo inequivoco al personale militare con una anzianità di almeno 15 anni di servizio; l’art. 44 invece fa riferimento al personale civile. Le due norme avrebbero dunque due ambiti di applicazione diversi che osterebbero all’estensione dell’aliquota del 35% al personale militare.
Inoltre la circostanza che, malgrado le molteplici riforme il legislatore non ha mai inteso abrogare la disposizione di cui all’art. 54, confermerebbe la volontà di prevedere per il personale militare un trattamento più favorevole.
Infine la prassi applicativa consacrata nella Circolare Ex Inpdap n. 22 del 18/09/2009, dà ulteriore supporto alla tesi dell’applicabilità dell’art. 54 per la determinazione delle aliquote del personale militare.
Né può essere accolta l’interpretazione del’Inps che vorrebbe circoscrivere l’applicazione dell’art 54 comma 1 solo nei confronti di quei dipendenti che o per raggiunti limiti di età o per fisica inabilità sono stati costretti a lasciare il Corpo di appartenenza con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni, attribuendo a questi ultimi una pensione “minima”-
Infatti una simile interpretazione, che vorrebbe destinatari dell’aliquota pensionabile al 44% i soli militari cessati dal servizio con una anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni, contrasta con il dettato della norma che, ai commi due e seguenti, dispone, invece aumenti percentuali per ogni anno successivo al 20esimo.
 

L’attesa dell’intervento giurisprudenziale:
Corte dei Conti Toscana

Manca al momento una pronuncia giurisprudenziale sul punto.
Tuttavia il problema dell’applicazione ai militari dell’art 54 comma 1, in luogo dell’art 44 del TU 1092/1973, è stata recentemente oggetto di accesi dibattiti che dal web sono giunti alle sedi istituzionali e giudiziarie grazie all’intervento solerte del Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri Berti Fabio.
Sarà la Corte dei Conti Toscana a doversi pronunciare in un giudizio avente ad oggetto proprio la questione in trattazione, causa che sarà definita probabilmente nell’estate prossima.
 

Gli arruolati nella Polizia di Stato a partire dal 26.06.1982

Un discorso a parte deve essere effettuato per gli appartenenti alla Polizia di Stato arruolati a partire dal 26.06.1982.
In base alla normativa vigente è da escludere, per coloro che maturano il diritto alla pensione, l’applicazione dell’art. 54: gli stessi infatti rientrano nel personale a ordinamento civile dello Stato per i quali trova applicazione l’art. 44 T.U. 1092/1973.
Costoro, avendo comunque maturato i quindici anni di servizio utile al 31.12.1995 per effetto delle eventuali maggiorazioni dei servizi di cui all’art 5 del dlgs. 165/1997 che comportano un aumento figurativo di 1 anno ulteriore ogni 5 anni di servizio, oltre alle valorizzazioni previste per i servizi effettuati in sedi disagiate, potrebbero valutare l’opportunità di ricorrere in giudizio al solo fine di sollevare, davanti al Giudice del ricorso, un’eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza rispetto al personale della Polizia di Stato arruolato anteriormente sotto il regime a ordinamento militare.

Avv. Chiara Chessa & Avv. Eleonora Barbini


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La Messa di Natale e l’incontro con il Questore ed i Funzionari

Presso la sala Petri della locale Questura, durante la Santa messa, celebrata dal nuovo Assistente Spirituale Don Simone Imperioso, si è tentata questa mattina la Santa Messa, durante la quale ci siamo scambiati gli auguri per le prossime festività Natalizie.
Alla stessa oltre il Questore, erano presenti tutti i funzionari della Questura e quelli dei 2 Commissariati, Montevarchi e Sansepolcro, il dirigente della Polstrada di Arezzo e numerosi colleghi. Al termine della cerimonia Religiosa, vi è stato un momento di piccolo convivio.

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Un amico è venuto a Mancare

In data 19 c.m. è deceduto il collega e Socio di questo Sodalizio, Nazzareno Bartoccetti, già appuntato del disciolto Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, i funerali si terranno il giorno 21.12.2016, alle ore 10,30 presso la chiesa di San Marco (AR).

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Il Giorno degli Auguri – Natale 2014

Chiamati a raccolta per lo scambio degli auguri natalizi, Domenica 14 dicembre ci siamo riuniti sotto il Tendone della parrocchia di Campoluci.

La disponibilità del nostro Cappellano Don Paolo ed i ben noti motivi di austerity, ci hanno convinto dell’opporrtunità di una organizzazione autarchica. Un vero fai da Te che ha raccolto plauso ed approvazione fra gli associati anche per il modesto impegno economico.

Alle nove del mattino lo staff organizzativo era già sul pezzo. De Rosa ,Valentini e signora in cucina, il Chessa e la Luisa Banchetti a predisporre la sala da pranzo ed il suo riscaldamento. Si prepara il menù che, grazie all’intraprendenza del Valentini ed all’arte culinaria della sua signora, propone una fettuccina casereccia al sugo di cinghiale che risulterà a dir poco “straordinaria”. Si preparano gli antipasti ed i crostini, le insalate e le patate da infornare e , sopratutto, i fagioli all’uccelletto che , come tali, “spariranno in volo”. Alle undici si accende il fuoco per il forno ed il barbecue e mentre il Valentini segue la preparazione di un pantagruelico arrosto misto e delle patate, la sua consorte, asssieme allo scrivente ed alla Luisa si dedica alla preparazione del primo. Il Chessa, finalmente, si spoglia del ruolo di collaboratore ed indossati gli abiti sociali si reca all’esterno per ricevere sodali ed invitati. Arrivano progressivamente una settantina di soci con i loro familiari, alcuni collaboratori del sito internet associativo nonchè, alle trecidici in punto il Questore vicario Dr. De Santis Teseo assieme ai ruoli apicali della questura nelle persone dellas Dr..ssa Menna, , del dr. Liberatori e del dr. Palumbo con consorte.

Dopo una rapida visita alla limtrofa chiesetta, da poco integralmente restaurata, i convitati raggiungono il Tendone e prendono posto per il convivio raccogliendosi in un momento di silenzio a ricordo e commemorazione dei nostri caduti. Così si comincia il desinare in un clima di partecipazione affettuosa via via riscaldato dalle libagioni di un ottimo chianti locale.

Ci si alza, ci simuove, si chiacchera, si ricordano episodi e vicende anche di chi non è più tra noi, si ride e si scherza nel piacere di ritrovarsi e di stare ancora assieme accomunati dai ricordi e dall’appartenenza.
Particolarmente significativa è stata, poi, la partecipazione dei funzionari e dei dirigenti che hanno materialmeente collaborato alla riuscita della riunione rendendo decisamente familiare ogni momento della giornata. Dopo aver lautamente “sgranato” con piena soddisfazione del palato e della gola, è stata data la parola al nostro Presidente di Sezione Chessa che si è soffermato sul significato di questa giornata prenatalizia, ringraziando soci, amici e rappresentanti dell’Istituzione per la viva disponibilità emozionale con cui tutti partecipano, in ogni momento dell’anno, alla perpetuazione dei valori della nostra tradizione. Il Vice-Questore Vicario Dr. Teseo De Santis, nel portare a tutti i più sinceri auguri del Questore Dr. Moja, ha ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti, significando come la continuità della tradizione storica della Polizia, passi anche attraverso queste riunioni conviviali ove viene alimentata quella continuità valoriale che alimenta il lavoro del poliziotto nella sua operatività quotidiana.
Il brindisi augurale per l’anno nuovo veniva coralmente fatto attorno una splendida torta offerta Dal Cav. Rossi della Croce Bianca di Arezzo quale attestato di stima e vicinanza nell’attività di volntariato.
Dopo i rituali caffè ed ammazzacaffè, pian piano, ormai passate le sedici e trenta, abbiamo salutato tutti i partecipanti che si sono congedati complimentandosi dell’organizzazione semplice e familiare con cui, quest’anno, si era inteso reimpostare lo scambio degli auguri natalizi. Molti hanno chiesto una ripetizione a breve dell’iniziativa. Noi, abbiamo dato appuntamento all’inizio dell’estate.

A tutti un felice anno nuovo.

Il Segretario di Sezione

Cav. Gaetano De Rosa

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Il nuovo sito di ANPS Arezzo

15 Settembre 2013

 

Le ragioni di una scelta

Rinnovare il sito Anps-Arezzo ha il sapore dell’ennesima sfida, di una scelta di rigenerazione che tutti abbiamo sentito come necessaria ed imprescindibile.

I nostri grandi vecchi, quelli con la fronte alta ed il cuore grande, irriducibili nell’impegno convinto e nell’altruismo , capaci di testimoniare i valori dell’essere con l’agire quotidiano, ora non ci sono più . Piano piano , uno alla volta, nella subdola solitudine del trapasso, li ha portati via il destino degli uomini.
E ci hanno lasciato un gran vuoto. Con la perdita del Cav. Sergio Marchino, l’ultimo dei grandi vecchi, forse il più grande, è stato consegnato al nuovo Consiglio il testimone e l’onere di proseguire il loro impegno ricco di operosa idealità.

Interiorizzato l’ultimo dolore, sulla memoria di questo autentico patrimonio valoriale è maturata la spinta per proseguire ed andare oltre. Ne sono emerse, così, le linee programmatiche di questo nuovo sito che vorremmo capace di perseguire due obbiettivi ambiziosi.

Da una parte rinnovare e sviluppare l’entusiasmo attorno al sodalizio sezionale accrescendone adesioni e partecipazione, soprattutto nel mondo del personale in servizio.

Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Sito

Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Sito

Dall’altra di continuare ad essere elemento propulsivo verso l’Associazione tutta, ripercorrendone la sua storia, cercando di dare corpo reale ai contenuti della sua tradizione ed al culto dei suoi caduti, costituendo una vetrina per il volontariato e la protezione civile, un punto di riferimento per le problematiche assistenziali e previdenziali. In poche parole, un centro telematico vivo e di facile frequentazione, punto di incontro e dibattito fra tutti gli associati ed i responsabili delle sezioni, un luogo dove ritrovare le proprie radici e discutere sul proprio avvenire e sulla presenza operativa dell’ANPS nella società civile.

Certo si tratta di un progetto molto impegnativo ed ambizioso che vuole esaltare, raccogliere e confrontarsi con le forze vive del sodalizio. Non sappiamo in che misura riuscirà e quanto sarà coinvolgente in un ambiente per tendenza prudenziale verso il nuovo.
Ma ciò che importa è l’empatia con i nostri vecchi, perché loro di lassù, con la tenerezza dei saggi, ci approvano e ci incoraggiano. A noi tutti l’onere di mantenere alto l’impegno per non deluderli e soprattutto per provarci.

 

Il Consiglio Direttivo Sezionale

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